Esercizio abusivo di parcheggiatore: irrilevante la dazione di denaro; generiche inammissibili (Cass. pen. Sez. 7 n. 805 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga deduzioni generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata. Il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, prescindendo dall’effettiva ricezione di denaro o altra utilità, che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie. Il giudice d’appello non può disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva in assenza di una specifica e motivata richiesta formulata nell’atto di gravame.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato abusivamente l’attività di parcheggiatore su suolo pubblico.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva l’illogicità, l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla condotta contestata, richiamando precedenti sentenze relative ad altri procedimenti. Con il secondo motivo si lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonché la mancata applicazione della sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per la sua genericità, in quanto il ricorrente si era limitato a richiamare l’esito di altri giudizi senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli, secondo cui i motivi devono essere correlati alle ragioni del provvedimento gravato.

Nel merito, la Corte ha chiarito che il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore si perfeziona quando il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’atto di svolgere l’attività non autorizzata. La ricezione di denaro o altra utilità è irrilevante, non essendo elemento costitutivo della fattispecie, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il diniego delle attenuanti generiche non richiede una valutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni preponderanti, quale la reiterazione delle condotte nel tempo nonostante le contestazioni ricevute. Tale giudizio di fatto, se congruo e non contraddittorio, non è sindacabile in cassazione.

Infine, in ordine alla sostituzione della pena detentiva, la Corte ha precisato che il giudice d’appello non può disporla d’ufficio quando non vi sia stata una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame. La conversione della pena non rientra, infatti, tra i benefici e le diminuenti tassativamente previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., norma di natura eccezionale che deroga al principio devolutivo dell’appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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