Preavviso di segnalazione in Centrale rischi: irrilevante l’errore sulla rata futura (ABF Collegio di Roma n. 2757 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia è illegittimo quando il suo contenuto è oggettivamente errato, perché riferisce il ritardo a una rata non ancora scaduta: in tal caso l’interessato non è posto in condizione di conoscere l’inadempimento che si intende segnalare e di porvi rimedio. Il termine di grazia di quindici giorni previsto dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta SIC intercorre tra la spedizione del preavviso e la visibilità della segnalazione, non tra il preavviso e la sua effettuazione. Poiché la segnalazione del primo ritardo diviene visibile solo decorsi sessanta giorni ovvero al secondo inadempimento, il preavviso recapitato in coincidenza con la prima segnalazione è comunque tempestivo. La prova del recapito può essere raggiunta, in assenza di codice a barre, con il servizio Posta Time, ove sussistano coincidenza tra data del vettore e data del preavviso, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito con quella di emissione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale e cointestatario di un prestito personale, ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni negative iscritte in Crif dall’intermediario, deducendo di non aver ricevuto un preavviso specifico e circostanziato e di non aver ottenuto copia del contratto e degli estratti conto. L’intermediario ha eccepito la regolarità degli invii, documentando recapiti tramite Posta Time, e ha precisato di aver autonomamente cancellato le segnalazioni relative al contratto di locazione finanziaria. Nel corso del procedimento il ricorrente ha contestato che i preavvisi prodotti fossero identici a quelli già esaminati in un separato ricorso della moglie.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina quattro rapporti. Per il contratto di locazione finanziaria rileva che l’intermediario ha cancellato le segnalazioni e che il rapporto non compare più nel report Crif: la domanda è quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla mancata consegna della documentazione contrattuale, il Collegio osserva che l’intermediario aveva invitato il ricorrente a rivolgersi alla filiale ai sensi dell’art. 119 Tub previo pagamento dei costi indicati nei fogli informativi, senza ricevere alcuna richiesta. La doglianza non è accolta.
Sul piano formale, il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF secondo cui la prova della ricezione del preavviso inviato tramite Posta Time può essere raggiunta anche in assenza di codice a barre, in presenza delle tre circostanze di fatto richiamate dall’intermediario (Collegio di Roma n. 8881/2020, n. 10725/22, n. 2504/23). Per i prestiti diversi da quello cointestato tali circostanze sussistono e la ricezione è provata.
Il punto decisivo riguarda il prestito cointestato. Il primo preavviso, datato 20.01.2023 e recapitato il 31.01.2023, contiene un riferimento errato al mancato pagamento della rata di febbraio 2023, all’epoca non ancora scaduta, mentre il primo ritardo concerneva la rata di gennaio. L’illegittimità della segnalazione è affermata proprio su questo vizio contenutistico.
Per gli altri due prestiti il Collegio chiarisce la portata del termine di grazia: esso corre tra ricezione del preavviso e visibilità della segnalazione, e la visibilità del primo ritardo si produce solo dopo sessanta giorni o al secondo inadempimento. Le segnalazioni sarebbero quindi divenute visibili dalla mensilità successiva e sono pertanto legittime. Il ricorso è accolto solo per il prestito cointestato, con ordine di cancellazione e condanna dell’intermediario al contributo di euro 200,00 e al rimborso di euro 20,00.
Nota della Redazione
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