Crediti della società estinta e onere di provare la rinuncia del creditore (Cass. civ. Sez. I n. 25028 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non comporta l’estinzione dei crediti della stessa, che si trasferiscono in favore dei soci. Tale trasferimento non viene meno per la sola mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, non essendo configurabile una presunzione di rinuncia tacita. Incombe infatti sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio, o nei cui confronti questi intenda proseguire un giudizio già promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti della remissione del debito. A tal fine non è sufficiente il mero silenzio o l’inerzia del creditore, ma occorre un’inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, anche tacita o per comportamento concludente, purché risultante da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto.

Il Fatto

Il ricorrente è stato titolare di un’impresa individuale e socio unico nonché legale rappresentante di una società, entrambe sottoposte nel 2012 a distinte procedure fallimentari, concluse nel 2014 con soddisfazione solo parziale dei creditori, tra cui la banca. Con citazione del 2018 l’attore ha convenuto la banca davanti al Tribunale, svolgendo domanda risarcitoria e di ripetizione d’indebito, sia in proprio sia quale successore della società fallita.

Il Tribunale ha disatteso le domande, disconoscendo la legittimazione attiva sostanziale dell’attore in relazione alle pretese della società fallita, ritenute estinte per rinuncia della procedura, e dichiarando prescritte le altre. La Corte d’Appello ha respinto l’appello. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla successione nei crediti, sulla prescrizione e sull’efficacia del decreto di esecutività dello stato passivo.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte muove dall’intervento delle Sezioni Unite n. 19750 del 16/7/2025, che hanno ricomposto il contrasto escludendo l’operatività di un automatismo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la cancellazione non estingue i crediti, i quali si trasferiscono ai soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che questi non abbia dichiarato di non volerne profittare.

La Corte ripercorre l’argomentazione delle Sezioni Unite: la tesi dell’estinzione automatica crea difficoltà applicative, perché la mancata iscrizione può dipendere dal principio di prudenza, che impedisce di rilevare in bilancio le attività potenziali, e perché un comportamento meramente omissivo è difficile da ricondurre alla remissione del debito, che è atto abdicativo di natura negoziale e presuppone la consapevolezza dell’esistenza del credito. La regola è quindi la sopravvivenza dei crediti, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del debitore.

Nel caso concreto, però, la Corte d’Appello non ha fondato l’estinzione sulla sola mancata iscrizione, ma su ulteriori elementi: la piena consapevolezza degli organi fallimentari delle pretese, segnalate dallo stesso attore; la loro estromissione dall’attivo; la mancata proposizione del reclamo avverso la richiesta di cancellazione; e la comunicazione al debitore della volontà abdicativa, che ne ha avuto contezza senza dichiarare di non volerne profittare. Il ricorrente non ha specificamente contrastato questa ratio decidendi.

Sul secondo e terzo motivo la Corte rileva che, una volta accertata la prescrizione dell’actio indebiti, la contestazione sull’efficacia endofallimentare del decreto che rende esecutivo lo stato passivo resta irrilevante. Il ricorrente non ha poi contestato le autonome ragioni sull’infondatezza della domanda risarcitoria, qualificata come responsabilità precontrattuale, con danno non corrispondente all’interesse negativo e non provato.

Il quarto motivo è infondato, perché i rapporti bancari ulteriori sono stati individuati solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c., con causa petendi e petitum distinti. Il quinto motivo è inammissibile per mera ripetizione delle censure già esposte. Il ricorso è respinto, con contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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