Estinzione anticipata del credito e rimborso dei costi up front secondo la curva degli interessi (ABF Collegio di Milano n. 1980 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito e alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli up front, senza distinzione rispetto ai costi recurring. Il principio si applica anche ai contratti stipulati prima della modifica dell’art. 125-sexies TUB ad opera della L. n. 106/2021, in virtù dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea. In assenza di specifica previsione contrattuale, la quota rimborsabile dei costi up front è determinata in via equitativa secondo il criterio del costo ammortizzato, desunto dal piano di ammortamento. Restano escluse dal rimborso unicamente le imposte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario, in data 6 aprile 2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsarsi in 120 rate mensili. Il contratto prevedeva spese di istruttoria per € 680,00 e commissioni di intermediazione per € 2.436,00. In data 31 luglio 2023 il finanziamento veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della 63ª rata.

Con reclamo del 24 marzo 2025 il ricorrente chiedeva la restituzione della quota parte dei costi non maturati. L’intermediario proponeva in via transattiva la somma di € 421,79, non accettata né corrisposta. Il ricorrente adiva quindi l’Arbitro chiedendo la condanna alla restituzione delle quote di costi non maturati.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali dell’intermediario e le rigetta. Quanto alla richiesta di sospensione in attesa del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si osserva che l’obbligo ex art. 267 TFUE vincola unicamente il giudice a quo e non si estende ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Le Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro prevedono ipotesi tassative di sospensione, tra le quali non rientra la pendenza di un rinvio pregiudiziale su questione analoga.

Anche l’eccezione di inammissibilità per carenza probatoria e natura consulenziale della domanda è superata: il ricorrente ha prodotto il conteggio di estinzione anticipata, fornendo l’elemento documentale che consentiva la decisione nel merito senza attività esplorativa.

Nel merito, la questione verte sul diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione di tutti i costi, inclusi quelli up front. Il contratto, stipulato il 6 aprile 2018, è anteriore alla modifica dell’art. 125-sexies TUB ad opera della L. n. 106/2021; la disciplina applicabile ratione temporis va interpretata alla luce della sentenza CGUE causa C-383/18 (Lexitor), secondo cui il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi recurring e costi up front.

Il Collegio ricorda che l’applicabilità di tale principio ai contratti anteriori è stata confermata dalla Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 nella parte in cui limitava il rimborso dei costi up front per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Il legislatore, con l’art. 27 del D.L. n. 104/2023, ha poi sancito che il diritto alla riduzione si applica anche ai contratti anteriori, escludendo dal rimborso unicamente le imposte.

Quanto alla quantificazione, il Collegio aderisce all’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, che per i costi up front applica in via equitativa il criterio del costo ammortizzato. I costi richiesti, pari complessivamente a € 3.116,00, rientrano in tale categoria. Applicando il criterio a un finanziamento estinto dopo 63 rate su 120, la quota rimborsabile risulta pari a € 771,20; detratto l’importo di € 168,20 già corrisposto, l’intermediario è tenuto a versare la differenza di € 603,00. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

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