Impugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire tipizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14284 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di impugnazione diretta solo se il debitore dimostra il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto, alle verifiche ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La previsione seleziona ipotesi tipizzate e concorre a plasmare l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere configurazione diversa fino alla decisione anche in virtù di una norma sopravvenuta. Essa si applica anche ai processi pendenti.

Il Fatto

Un geometra libero professionista proponeva opposizione contro gli estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento e avvisi di addebito, emessi tra il 2002 e il 2019 per contributi previdenziali non versati, sanzioni e interessi. Gli estratti erano stati consegnati il 25 aprile 2019 dall’agente della riscossione.

Il Tribunale dichiarava inammissibile l’azione. La Corte d’appello, in parziale riforma, ravvisava l’interesse ad agire del contribuente e accoglieva nel merito l’opposizione, reputando irrituale la notifica dei titoli e maturato il termine prescrizionale quinquennale. Per i titoli oggetto di rinuncia ai giudizi pendenti, correlata all’adesione alla definizione agevolata, confermava la cessazione della materia del contendere. La Cassa di previdenza ricorreva per cassazione; l’agente della riscossione resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe desunto erroneamente l’interesse ad agire dalla condotta processuale dell’agente della riscossione, che aveva contestato la prescrizione, trascurando il contegno del contribuente.

Il motivo è fondato. La Corte richiama l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che sancisce la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione di ruolo e cartella solo nelle ipotesi tipizzate di pregiudizio. Tale previsione seleziona specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale.

La disposizione concorre così a plasmare l’interesse ad agire, qualificato come condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione fino alla decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta, secondo Cass., S.U., n. 26283 del 2022. Ne deriva l’applicabilità della norma ai processi pendenti, perché essa specifica e concreta l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.

Nei processi pendenti deve dunque essere dimostrato lo specifico interesse tipizzato. Nel grado di legittimità soccorre il deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale, oppure, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

L’azione del professionista si configura nella sua interezza come impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, inammissibile in difetto dell’allegazione di uno specifico pregiudizio conforme al paradigma normativo. Né il contribuente ha allegato un vulnus idoneo a sostanziare l’interesse ad agire. La Corte accoglie il primo motivo e cassa senza rinvio ex art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., per insussistenza della condizione dell’azione; dichiara assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale, compensando le spese per la complessità delle questioni e l’incidenza dello ius superveniens.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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