Inammissibile il ricorso, non si dichiara d’ufficio la prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 35773 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria d’ufficio della prescrizione del reato, poiché dall’inammissibilità consegue il formarsi del giudicato sostanziale, non superabile dal decorso del termine necessario a prescrivere. Ai sensi dell’art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere si calcola sul massimo della pena edittale, senza tenere conto delle circostanze attenuanti e rilevando solo gli aumenti per le circostanze aggravanti a pena di specie diversa o ad effetto speciale. Il riconoscimento della circostanza attenuante della lievità del danno patrimoniale non incide su tale calcolo. L’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione più favorevole applicabile retroattivamente, non si applica quando il reato è punito con pena minima superiore a due anni di reclusione, senza computare le circostanze attenuanti comuni.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dalla Corte di appello di Napoli per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso il 21 dicembre 2012. La sentenza di secondo grado ha confermato la condanna pronunciata in primo grado.
Avverso tale pronuncia la condannata propone ricorso per cassazione articolando tre motivi. Il primo lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il secondo censura l’affermazione di responsabilità penale. Il terzo deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, che assume la maturazione della prescrizione e la necessità di dichiararla anche d’ufficio. Il giudice di legittimità ricostruisce il quadro dell’art. 157 cod. pen.: il tempo necessario a prescrivere si determina sul massimo della pena edittale stabilita dalla legge, senza considerare le diminuzioni per le circostanze attenuanti, rilevando soltanto gli aumenti previsti per le circostanze aggravanti a pena di specie diversa o ad effetto speciale.
Al periodo così calcolato, mai inferiore a sei anni per i delitti, si aggiunge un periodo di interruzione non superiore, in linea generale, a un quarto del tempo necessario a prescrivere. Applicando tali coordinate, a una pena massima di dieci anni e a un tempo di interruzione pari al quarto corrisponde un termine prescrizionale di dodici anni e sei mesi. Il motivo è pertanto manifestamente infondato, non potendo assumere alcun rilievo il riconoscimento della attenuante della lievità del danno patrimoniale.
Il secondo motivo è inammissibile, perché articola doglianze di mero fatto già vagliate dal giudice di merito, senza specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e senza individuare travisamenti delle emergenze processuali. Il motivo è volto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che l’esclusione della particolare tenuità del fatto è correttamente motivata dal giudice di appello e che, nel caso concreto, l’istituto è inammissibile in astratto. L’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione più favorevole applicabile retroattivamente, non trova applicazione quando il reato è punito con pena minima superiore a due anni di reclusione, non tenendosi conto delle circostanze attenuanti comuni. Essendo il reato punito con pena detentiva di tre anni nel minimo, il riconoscimento della lievità del danno non assume rilievo.
La Corte chiarisce infine che l’inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria d’ufficio della prescrizione, poiché da essa deriva il formarsi del giudicato sostanziale, non superabile dal decorso del termine prescrizionale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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