Fideiussione a prima richiesta e rilievo officioso della nullità protettiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 6555 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione esecutiva, il preteso difetto di legittimazione ad causam del creditore procedente deve essere fatto valere dalla parte opponente in via di azione, essendo onere del debitore contestare espressamente e tempestivamente la titolarità del credito azionato, senza che possa supplirsi a tale inerzia con un rilievo officioso in sede di legittimità. Il mancato rilievo officioso della nullità di una clausola contrattuale abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, non è censurabile in cassazione qualora sia già intervenuto un giudicato espresso che ha escluso la nullità del contratto, dovendosi ritenere la preclusione del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, prevalente sull’esigenza di effettività della tutela consumeristica. La clausola che impone al fideiussore il pagamento a prima richiesta è compatibile con l’art. 1957 cod. civ., dovendosi ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento nel termine semestrale.
Il Fatto
La società cessionaria del credito, in qualità di mandataria, notificava un atto di precetto ai fideiussori di un credito nascente da un contratto di mutuo fondiario. Gli intimati proponevano opposizione, deducendo la decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 cod. civ., il difetto del titolo esecutivo e la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Il tribunale accoglieva l’opposizione, ma la corte d’appello, riformando la decisione, la rigettava sul rilievo che la fideiussione fosse stipulata a semplice richiesta. Avverso la sentenza d’appello gli opponenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui i fideiussori lamentavano l’omesso rilievo officioso del difetto di legittimazione ad causam della società cessionaria. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che, in ragione della peculiarità del rapporto tra processo esecutivo e opposizione, la contestazione della titolarità del credito deve avvenire in via di azione ad opera del debitore opponente, il quale è onerato di far valere espressamente e tempestivamente tale carenza. La verifica d’ufficio, pertanto, non può prescindere da una contestazione esplicita della parte.
Anche il secondo motivo è giudicato inammissibile. I ricorrenti invocavano il rilievo officioso della nullità della clausola di cui all’art. 8-bis del contratto di mutuo per violazione della direttiva 93/13/CEE, anche sulla scorta delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022 e delle Sezioni Unite n. 9479/2023. La Corte osserva che la pronuncia delle Sezioni Unite è calibrata esclusivamente sul procedimento monitorio e non affronta il tema della sorte del titolo stragiudiziale inficiato da nullità.
La Corte rileva, inoltre, che il potere di rilievo officioso della nullità contrattuale va contemperato con il principio della domanda e che, nel caso di specie, era già intervenuto un giudicato espresso con cui era stata rigettata la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario. Tale giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude la possibilità di invocare in un diverso giudizio la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo. L’autonomia procedurale degli Stati membri consente di non travolgere il giudicato, atteso che la possibilità di far valere la nullità in via autonoma costituiva strumento idoneo a garantire l’effettività del diritto eurounitario.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. I ricorrenti censuravano l’interpretazione della clausola a prima richiesta data dalla corte territoriale, ma non hanno specificato i canoni ermeneutici violati. La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali ed assistita da motivazione congrua, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di interpretazioni. Conferma, infine, il principio per cui la clausola a prima richiesta è sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 cod. civ., essendo sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento.
Nota della Redazione
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