Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il diniego di reclamo sullo scioglimento dei contratti pendenti (Cass. civ. Sez. 1 n. 6581 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 26 l. fall., respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l’art. 72 l. fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. I terzi interessati possono contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare. Non è pertanto controvertibile in sede di legittimità l’atto gestorio di esercizio del potere del curatore (e gli eventuali atti presupposti) di scioglimento da rapporti pendenti.
Il Fatto
La società, già cessionaria di crediti erariali in forza di due contratti stipulati nel 2012 con una società all’epoca in amministrazione straordinaria, ha impugnato ex artt. 36 e 26 l. fall. la decisione dei curatori del successivo fallimento di sciogliersi ex art. 72 l. fall. da tali rapporti, nonché la propedeutica autorizzazione allo scioglimento conferita dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori.
Il Tribunale, previa riunione dei reclami e qualificazione dell’impugnazione avverso il decreto del giudice delegato come reclamo ex art. 26 l. fall., ha rigettato le istanze. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso straordinario per cassazione, articolato in cinque motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura del provvedimento emesso dal tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 26 l. fall. in materia di scioglimento dei contratti pendenti. Tale decreto non assume carattere decisorio, non risolvendo una controversia su diritti soggettivi, ma costituendo espressione della funzione di controllo sull’esercizio del potere di amministrazione del patrimonio fallimentare da parte del curatore.
La conseguenza, ribadita dalla Corte, è che l’atto gestorio di esercizio del potere di scioglimento da rapporti pendenti, unitamente agli atti ad esso propedeutici come l’autorizzazione del giudice delegato, non è controvertibile in sede di legittimità. Gli effetti che da tale attività si pretendono far derivare possono essere contestati dai terzi interessati esclusivamente nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal controricorrente, la Corte l’ha rigettata, osservando che la consapevolezza della non decisorietà del decreto impugnato non implica automaticamente la consapevolezza dell’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso la ricorrenza di una responsabilità per colpa grave, non essendo ravvisabile un uso strumentale e illecito del processo e dovendosi applicare il principio per cui la mera infondatezza in diritto delle tesi prospettate non integra di per sé gli estremi della responsabilità aggravata.
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Nota della Redazione
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