Il mancato deposito telematico dell’appello comporta l’inammissibilità (Cass. pen. Sez. 3 n. 9585 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore del processo penale telematico, a decorrere dal 1° gennaio 2025 il deposito dell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado è consentito esclusivamente con modalità telematiche. L’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello prescritto è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, comma 1, e 111-bis cod. proc. pen. La sanzione dell’inammissibilità non può essere superata invocando il principio del raggiungimento dello scopo, atteso che la disciplina del deposito telematico persegue un interesse generale di rilievo pubblicistico, e non la mera comunicazione dell’atto.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto dal difensore di un imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il difensore aveva trasmesso l’atto di impugnazione a mezzo PEC all’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino, ricevendo poi un invito a depositare le copie o a pagare i diritti tramite PAGOPA, e solo successivamente aveva provveduto al deposito dell’atto tramite il portale delle impugnazioni penali, nel mese precedente malfunzionante.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 e sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando che l’errata trasmissione telematica non avrebbe dovuto comportare la perdita del diritto a una pronuncia di merito, essendo l’atto comunque pervenuto al giudice prima della scadenza del termine.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando come l’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022 abbia differito l’entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico alla pubblicazione dei regolamenti attuativi. Con il D.M. n. 217 del 2023, modificato dal D.M. n. 206 del 2024, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito degli atti di impugnazione avverso le sentenze di primo grado, da effettuarsi presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento, deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche. La mancata osservanza di tale modalità comporta l’inammissibilità dell’atto ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha quindi escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, osservando che la sanzione dell’inammissibilità nel caso di specie non discende dalla norma censurata, ma dal combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, comma 1, e 111-bis cod. proc. pen., che impongono il deposito telematico dell’atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado. Il caso in esame è stato altresì distinto da quello affrontato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6565 dell’11/12/2025, relativo all’invio dell’atto a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco previsto dalla normativa: in quella fattispecie, il mezzo utilizzato era pur sempre la posta elettronica certificata, mentre nel caso di specie è stato impiegato un mezzo radicalmente diverso dal deposito telematico.
La Corte ha infine respinto i rilievi fondati sulla giurisprudenza CEDU e sul principio del raggiungimento dello scopo, richiamando la pronuncia della Corte EDU, Sez. I, 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia, e affermando che la disciplina che sanziona con l’inammissibilità il deposito non telematico è chiara, prevedibile e non sproporzionata, essendo funzionale all’attuazione del processo penale telematico e al perseguimento di un interesse generale di efficienza del sistema giustizia. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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