Retrodatazione della custodia cautelare dagli indizi anteriori (Cass. pen. Sez. I n. 10002 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., emessa in un procedimento diverso da quello in cui è stata applicata una precedente misura per fatti connessi, presuppone che gli elementi legittimanti l’adozione della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento del provvedimento dispositivo del giudizio emesso per i fatti oggetto della prima ordinanza. Non è sufficiente la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, né la mera esistenza della notizia del fatto-reato. La desumibilità consiste, invece, in una condizione di conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo idoneo a consentire al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare applicata a un indagato con ordinanza del 14 febbraio 2025, intendendo far decorrere il termine dal giorno di esecuzione di una precedente ordinanza emessa in altro procedimento. Il Tribunale del riesame aveva confermato il rigetto, escludendo la sussistenza dei presupposti per la contestazione a catena. Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, in quanto meramente avversativo e non idoneo a superare l’argomento centrale della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva correttamente individuato il perimetro degli elementi rilevanti per la retrodatazione, valorizzando il dato che gli elementi costitutivi dei reati contestati con la seconda ordinanza erano emersi solo dall’informativa conclusiva del 26 giugno 2024, successiva al rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, datato 20 giugno 2024.
La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l’anteriore desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento. Non è sufficiente la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (in tal senso, Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020).
Nel medesimo senso, la nozione di anteriore desumibilità consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo alla richiesta e all’adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019).
La Corte ha altresì ritenuto inconferente l’argomentazione circa una presunta duplicazione di contestazioni per il medesimo fatto estorsivo, rilevando che le due condotte, commesse in danno della medesima persona offesa, erano state realizzate in momenti differenti e distanti tra loro anni, configurando quindi due reati distinti.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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