Pensione mista militari: aliquota 2,44% sulla quota retributiva al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 30 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, riservata ai soli soggetti cessati con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. La riliquidazione della pensione con diversa aliquota di rendimento rientra nel petitum sostanziale originario e non integra un novum in appello.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni. Ha impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, lamentando che la quota retributiva maturata fino a quella data non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, con sentenza n. 112/2020, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione e condannando l’Istituto previdenziale agli arretrati, agli interessi e al rimborso delle spese di difesa. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che l’aliquota unitaria sia riservata ai soli cessati dal servizio con anzianità tra i quindici e i venti anni.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. La Corte richiama il principio nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che ha fissato il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato a quella data, e la successiva n. 12/2021/QM, che ha esteso il medesimo criterio ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni.

Il Collegio non ravvisa elementi nuovi che inducano a interpretazioni difformi e riconosce all’appellante il diritto all’applicazione, sulla quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995, di un coefficiente di rendimento pari al 2,44%. L’aliquota unitaria invocata dall’INPS resta confinata all’ipotesi normativa della cessazione con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni.

Sul piano processuale, la Corte osserva che la domanda originaria, pur imperniata sull’art. 54, comma 1, esprime un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione con una diversa aliquota di rendimento. La statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite rientra dunque nel perimetro di cognizione dell’appello, non incorrendo nel divieto dei nova né violando l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

Quanto alle spese, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo che vi ha statuito, in applicazione del principio dell’art. 336 cod. proc. civ. e dell’art. 186, comma 1, c.g.c., richiamato dalla giurisprudenza di legittimità citata. Il nuovo regolamento segue l’esito complessivo della lite e il criterio unitario e globale della soccombenza.

Il Collegio dispone pertanto la compensazione delle spese di lite di prime e seconde cure, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza e al mutamento della giurisprudenza, restando fermo il nulla per le spese di giustizia.

Nota della Redazione

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