Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per il pagamento delle spettanze (TAR Campania n. 1290 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato, la notifica del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; ove l’amministrazione non provi l’esecuzione, ordina il pagamento delle somme dovute entro un termine. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché si insedi su istanza di parte e assicuri l’esecuzione. È inoltre dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che questo Tribunale liquida in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dal giorno di comunicazione della sentenza sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero convenuto al pagamento in proprio favore di una somma determinata, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo. Il titolo era stato notificato ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. il 27 febbraio 2024, non era stato impugnato ed era passato in giudicato, come da certificazione prodotta in atti.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse pagato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina anticipata di un commissario, la condanna alla penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il perimetro del giudizio di ottemperanza muovendo da tre verifiche. La prima riguarda la sussistenza di un titolo esecutivo giudiziale definitivo: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione, con piena validità del relativo procedimento.

La seconda verifica attiene al presupposto oggettivo dell’inerzia. Il collegio accerta il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e rileva che l’amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna prova di esecuzione del giudicato. L’inerzia è dunque accertata e giustifica l’accoglimento del ricorso.

Il terzo passaggio riguarda le statuizioni conseguenti. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza provvedendo al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale si insedierà su istanza della ricorrente e assicurerà nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.

Quanto alla penalità di mora, il collegio richiama l’orientamento del Tribunale e la fissa in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Sul punto richiama T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e restituzione del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 848 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *