Omessa traduzione della sentenza all’Imputato alloglotto: nullità intermedia e restituzione al giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 36819 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione, in una lingua conosciuta, della sentenza di condanna nei confronti dell’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La nullità, eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. Il vizio investe la sola sentenza redatta in lingua italiana e non la sentenza-decisione. L’obbligo di traduzione si estende alle sentenze di appello e non richiede alcuna richiesta della parte interessata. La parte non è tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, che si considera in re ipsa quanto alle prerogative difensive.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale, rideterminava la pena nei confronti di due imputati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate dal nesso teleologico, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e danneggiamento aggravato su bene di proprietà pubblica.
Il ricorso, proposto con atto unico del comune difensore, deduceva con il primo motivo la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. per l’omessa traduzione della sentenza impugnata nella lingua araba, conosciuta dai ricorrenti. Con il secondo motivo si contestavano la determinazione degli aumenti di pena in continuazione e il diniego, senza motivazione, delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso, con rilievo assorbente, il primo motivo, essendo stata omessa la traduzione della sentenza impugnata. Il percorso argomentativo muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 38306 del 2025, che hanno qualificato l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto come nullità generale a regime intermedio, con annullamento della sentenza-documento e restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione.
La Corte ricostruisce la base normativa nell’art. 143 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. n. 32 del 2014 attuativo della Direttiva 2010/64/UE, che pone il diritto dell’alloglotto alla traduzione scritta degli atti fondamentali, tra cui le sentenze di condanna, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Richiama anche l’art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 129 del 2016, che ammette la traduzione orale solo in via residuale e la rinuncia espressa alla forma scritta.
Il Collegio ribadisce che l’obbligo di traduzione presuppone la forma scritta per gli atti fondamentali, non richiede istanza di parte e si estende, secondo le Sezioni Unite, anche alle sentenze di appello, in coerenza con l’art. 1 della Direttiva 2010/64, che estende la garanzia fino all’esaurimento delle procedure di impugnazione. La patologia è circoscritta alla sentenza-documento e non investe la sentenza-decisione: da ciò la restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda a nuova redazione e deposito, con decorrenza dei termini di impugnazione dalla comunicazione della sentenza tradotta.
La Corte precisa che la parte non deve allegare un pregiudizio concreto, considerato in re ipsa, e richiama i successivi arresti conformi (Sez. II n. 19896 del 2026, Sez. IV n. 4195 del 2026, Sez. III n. 41180 del 2025). Nel caso di specie i ricorrenti, di origine tunisina, si erano avvalsi in udienza di un interprete di lingua araba per la limitata conoscenza dell’italiano e non erano presenti all’udienza conclusiva del giudizio di appello, ove l’interprete non era presente.
Da qui l’annullamento della sentenza-documento impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione del relativo documento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale