Inammissibile censura ex art 360 n 5 dopo doppio rigetto conforme (Cass. civ. Sez. V n. 22655 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., disposta dalla legge delega n. 206/2021 e attuata, per quanto qui interessa, dal d.lgs. n. 149/2022, la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato è stata collocata nel terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con il connesso adeguamento dei richiami. Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, quando il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello siano tra loro diverse. La censura che, pur prospettando una violazione di legge, si risolva nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è parimenti inammissibile. La questione di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, sollevata solo da quest’ultimo e priva di fondamento in radice, non determina alcuna nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Il Fatto

Un agente della riscossione conveniva in giudizio la contribuente per la conferma di una comunicazione di iscrizione ipotecaria su immobili della stessa, a garanzia di un debito iscritto a ruolo. La contribuente contestava di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento, sosteneva che l’unico obbligato fosse il coniuge, nel frattempo deceduto, e deduceva di aver rinunciato all’eredità.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso introduttivo e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’agente della riscossione. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente depositava controricorso e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte dichiara inammissibile il controricorso, depositato il 30.04.2024 a fronte della perfezione della notificazione del ricorso avvenuta il 10.2.2017 e dell’iscrizione a ruolo il 24.2.2017. Non è stato rispettato il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis. Per tardività è parimenti inammissibile la memoria illustrativa depositata a ridosso dell’adunanza camerale.

Il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deduceva la nullità della sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, con violazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602/73. Il motivo è inammissibile perché diretto a rivalutare in sede di legittimità il materiale probatorio. La Corte rileva un ulteriore e concorrente profilo: l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ha collocato la relativa disposizione nel terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., che ripropone la regola dell’inammissibilità del ricorso per il motivo di cui al n. 5. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto del primo grado e quelle del rigetto dell’appello siano tra loro diverse, come richiesto dal precedente Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016.

Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, per omessa statuizione sull’eccezione di decadenza dal ricorso introduttivo. La Corte lo ritiene incongruente con l’oggetto del processo: l’atto impugnato non è la cartella di pagamento, bensì la comunicazione di iscrizione ipotecaria, rispetto alla quale il ricorso introduttivo, notificato il 14.09.2010, è tempestivo.

Il terzo motivo censurava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 101 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e sulla richiesta di integrazione del contraddittorio. Il motivo è inammissibile: la questione è stata posta solo dall’agente della riscossione davanti alla CTP e la contribuente non ha interesse a dolersene. Nel merito, la contestazione della validità della notifica della cartella attiene ad attività di competenza dell’agente, che ha piena legittimazione a contraddire.

Il ricorso è dunque rigettato. Poiché la controricorrente non si è tempestivamente costituita, nessun provvedimento è adottato sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *