Accertamento per interposizione fittizia: rileva l’effettiva disponibilità del reddito, non l’esclusività (Cass. civ. Sez. 5 n. 15800 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di imputare al contribuente i redditi di cui altri appaiono titolari, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. L’oggetto della prova non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma all’effettivo possesso del reddito da parte dell’interponente, a prescindere dalla titolarità formale. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della norma antielusiva, è sufficiente dimostrare l’effettiva disponibilità del reddito in capo all’interponente, non essendo richiesta la sua esclusiva disponibilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito del contribuente ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenendolo, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, titolare di fatto di una ditta individuale formalmente intestata alla moglie, considerata mero soggetto interposto. Al contribuente venivano attribuiti ricavi non dichiarati e disconosciuti costi e IVA riferiti a operazioni inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, censurando la sentenza impugnata per aver valorizzato l’elemento della esclusiva disponibilità dei ricavi e non l’effettiva disponibilità del reddito.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio per cui la norma mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore del reddito, facendo prevalere la sostanza sulla forma. Il possesso effettivo del reddito per interposta persona costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto, apparente titolare, al titolare effettivo.
La Corte ha quindi precisato che il modello legale contemplato dalla norma concerne l’appartenenza ad un soggetto, in termini di effettiva disponibilità e non di esclusiva disponibilità, di redditi giuridicamente attribuiti a un terzo. Ha inoltre chiarito che è irrilevante il titolo in base al quale tali redditi figurano nominalmente intestati, risultando estranea al modello legale la qualificazione della fattispecie come società di fatto, che presuppone elementi diversi quali la costituzione di un fondo comune e l’affectio societatis.
La sentenza di merito, avendo erroneamente ricondotto il fatto materiale nella fattispecie legale, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per la verifica della titolarità effettiva del reddito. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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