L’inammissibilità per aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10766 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non è consentito, in sede di legittimità, sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali modelli alternativi di ragionamento. È altresì manifestamente infondato il motivo che censuri la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. quando la motivazione abbia congruamente escluso la particolare tenuità del fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19/03/2025, ha confermato la condanna di primo grado a carico di un imputato. Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo, ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli art. 191 e 195 cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziaria. Con il secondo, ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, denunciandone l’illogicità. Con il terzo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi, ne ha rilevato l’infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha osservato che esso non era deducibile, in quanto fondato su ragioni che si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. I motivi sono stati qualificati come non specifici e soltanto apparenti, poiché omettevano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato il costante principio per cui, in sede di legittimità, non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né operare un raffronto tra l’apparato argomentativo della pronuncia e modelli di ragionamento alternativi. A tal fine, ha citato le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, precisando che la diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova non possono costituire valido motivo di ricorso.
Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese, nonché manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione che aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del numero e della tipologia dei beni acquistati.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
- Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso