Nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni ammesso se fondato su elementi sopravvenuti (Cass. pen. Sez. 6 n. 2337 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione, allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall’autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili. La doglianza che censura il giudizio di sproporzione del valore dei beni sequestrati rispetto ai redditi leciti è inammissibile per genericità ove si risolva nella mera citazione testuale di un precedente di legittimità, senza la puntuale indicazione delle ragioni per cui l’ordinanza impugnata se ne sarebbe discostata. L’emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del giudice d’appello in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna determina una situazione singolare: qualora il processo si sia concluso con sentenza irrevocabile senza che sia stata disposta la confisca, la revoca del vincolo e la restituzione delle cose staggite competono al giudice dell’esecuzione. La singolarità della situazione, non imputabile al ricorrente, costituisce giustificato motivo di esonero dal versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il condannato, in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, vedeva disposto dalla Corte d’appello, con decreto del 10 giugno 2025, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, di autovetture, orologi, conti correnti e liquidità fino alla concorrenza di quarantamila euro. Il Tribunale di Torino respingeva la richiesta di riesame e il condannato proponeva ricorso per Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi ritenuti non ammissibili. In relazione al primo, relativo alla violazione del ne bis in idem, la Corte ha chiarito che il principio non osta all’emissione di un nuovo provvedimento cautelare sui medesimi beni quando questo sia fondato su elementi di prova ulteriori, acquisiti successivamente alla definizione dell’incidente cautelare conclusosi con l’ordinanza del Tribunale dell’appello cautelare. Il riesame, richiamando i precedenti di legittimità, ha ricostruito la successione dei provvedimenti, evidenziando come il decreto del giugno 2025 fosse distinto da quello ritenuto inesistente e fondato su nuovi elementi. Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per genericità, in quanto consistente nella mera citazione testuale dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 920 del 2004, senza l’indicazione delle ragioni per cui l’ordinanza impugnata se ne sarebbe discostata.

La Corte ha poi rilevato d’ufficio una situazione processuale singolare: il decreto di sequestro era stato emesso in pendenza del ricorso per Cassazione ed era rimasto “in vita” nonostante la definitività della sentenza di condanna. Poiché il giudice di legittimità non può pronunciarsi su un provvedimento estraneo alla sentenza impugnata, la revoca del vincolo o la confisca delle cose staggite competono al giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen.

Infine, la particolarità della situazione, non imputabile al ricorrente, ha costituito giustificato motivo per esonerarlo dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannandolo al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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