Divisione ereditaria e donazione indiretta: la domanda va esaminata nel merito (Cass. civ. Sez. II n. 1261 del 19.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, pur riservate al giudice di merito, sono sindacabili come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il giudice non può ritenere non proposta una domanda per il solo fatto che la parte abbia errato nell’individuare il meccanismo giuridico attraverso cui l’arricchimento si sarebbe prodotto. Una volta identificati petitum e causa petendi, la domanda va esaminata nel merito, anche in riferimento alla disposizione di cui all’art. 934 cod. civ., secondo cui la costruzione esistente sul suolo appartiene al proprietario di questo, con la conseguenza che, se il suolo è comune, la proprietà della costruzione realizzata da uno dei comunisti viene co-acquistata dall’altro comproprietario.

Il Fatto

Il ricorrente e la controricorrente sono figli e coeredi del de cuius. La causa ha ad oggetto la divisione del patrimonio ereditario relitto dal padre e, in particolare, la sorte di un immobile edificato su una particella fondiaria acquistata dal genitore e dalla figlia.

Il giudice di primo grado aveva condannato la controricorrente a conferire alla massa la metà del valore dell’edificio. La Corte d’Appello aveva invece ritenuto che il ricorrente non avesse mai allegato il carattere di donazione indiretta della vicenda tavolare e che la domanda di conferimento non fosse stata proposta, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del Tribunale. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per assunta mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e dell’art. 115 cod. proc. civ., per la ritenuta soddisfazione dell’onere di contestazione specifica. La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione.

Il Collegio muove dal principio secondo cui l’interpretazione della domanda è attività del giudice di merito, ma resta sindacabile quando l’erronea rilevazione del contenuto incide sull’individuazione del petitum e integra la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, richiamando Cass. n. 30770 del 06/11/2023 e Cass. n. 11103 del 10/06/2020.

Dagli atti emerge, secondo la Corte, che il ricorrente aveva chiesto la condanna della sorella a conferire alla massa la metà del prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile. Erano stati identificati sia il petitum — la metà del prezzo — sia la causa petendi, costituita dall’arricchimento conseguito dalla controricorrente divenendo proprietaria di un immobile realizzato, secondo l’allegazione, dal padre.

L’errore della Corte d’Appello è stato quello di focalizzare l’attenzione sul meccanismo prospettato dal ricorrente — la rettifica dell’intavolazione — quale strumento della pretesa liberalità. Accertato che la particella era fin dall’origine di proprietà comune, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la domanda, che era stata proposta, in riferimento all’art. 934 cod. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 3873/2018, secondo cui la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, di proprietà comune, salvo contrario accordo nella forma scritta ad substantiam.

La precisa allegazione dell’iniziale appartenenza dell’edificio al padre, perché da lui solo costruito, inficia infine l’affermazione della Corte d’Appello sull’insussistenza dei presupposti per valutare la condotta processuale della controricorrente ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. I due motivi sono quindi accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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