Inammissibile il regolamento di competenza nel procedimento cautelare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6152 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che pronuncia affermativamente sulla competenza del giudice adito senza pronunciare sulla fondatezza della domanda, così come quello che declina la competenza definendo il giudizio senza decidere il merito, è impugnabile solo con il regolamento di competenza necessario ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. Il provvedimento che decide sulla competenza insieme al merito è invece impugnabile, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., con l’istanza di regolamento o con i mezzi ordinari. Nel procedimento cautelare è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia per la natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento per la loro provvisorietà e riproponibilità illimitata, sia perché l’eventuale decisione sarebbe priva del requisito della definitività. Il provvedimento che rigetta la domanda cautelare per infondatezza del fumus e del periculum in mora è una decisione sul merito della domanda, impugnabile con il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 48 cod. proc. civ., avverso un decreto di fissazione dell’udienza, un’ordinanza interlocutoria e un’ordinanza definitiva emessi dal Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro nell’ambito di un giudizio cautelare ante causam, qualificato come di “massima urgenza” ex art. 700 cod. proc. civ. Nelle conclusioni, chiedeva la nullità o l’annullamento dei provvedimenti e l’accoglimento delle questioni addotte con il ricorso introduttivo, nonché la declaratoria di competenza del Tribunale di Cosenza o di Salerno.
Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insistendo per l’inammissibilità del ricorso; la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e l’INPS restavano intimati. Il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva plurimi profili di inammissibilità del ricorso, esaminando la natura dei provvedimenti impugnati in ordine cronologico. Il decreto del 3.6.2025, con cui il giudice aveva rigettato l’istanza di provvedimento cautelare inaudita altera parte, e l’ordinanza del 15.7.2025, con cui era stato disposto il rinnovo della notifica per errori di digitazione del dominio, sono atti processuali necessari per lo sviluppo del processo, privi di carattere decisorio e definitivo e non statuenti sulla competenza.
Quanto all’ordinanza del 31.8.2025, essa definiva il giudizio cautelare rigettandolo per infondatezza del fumus e del periculum in mora. Tale provvedimento, non contenendo alcuna statuizione sulla competenza, costituisce una decisione sul merito della domanda, che avrebbe dovuto essere impugnata con il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità uniforme a partire dalle Sezioni Unite n. 181819/2013, ribadita da Cass. n. 10151/2025, secondo cui nel procedimento cautelare il regolamento di competenza è inammissibile, sia per la natura dei provvedimenti declinatori della competenza, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento per la loro provvisorietà e riproponibilità illimitata, sia perché l’eventuale decisione sarebbe priva del requisito della definitività.
Conseguentemente, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione dei compensi in favore della parte costituita, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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