Il PM non può impugnare il riesame di altro ufficio (Cass. pen. Sez. 2 n. 9053 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare reale avverso l’ordinanza del tribunale del riesame. La legittimazione a ricorrere, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata. Tale norma, in tema di misure cautelari reali, non richiama la specifica previsione dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, per le misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura. costituisce, inoltre, ulteriore motivo di inammissibilità la mancata prospettazione di doglianze in ordine al periculum in mora.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona revocava il sequestro preventivo delle somme costituenti il profitto del reato contestato all’indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 640 e 640-bis cod. pen. Avverso tale revoca, il Pubblico Ministero proponeva appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., rigettato dal Tribunale di L’Aquila, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona proponeva, quindi, ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione all’ipotizzato reato di truffa aggravata, contestando l’interpretazione data dal Tribunale in merito alla spettanza del finanziamento pubblico in carenza del titolo di conduzione dei terreni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ne ha disposto l’annullamento.
La Corte ha chiarito che la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l’organo la cui decisione viene impugnata. In materia di misure cautelari reali, la norma non richiama né riproduce la specifica previsione dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, soggetto non legittimato, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di L’Aquila in funzione di giudice della cautela. La ricorrenza di tale difetto di legittimazione è stata considerata un motivo assorbente di inammissibilità.
La Corte ha, infine, rilevato un ulteriore motivo di inammissibilità, consistente nell’avere il ricorrente contestato esclusivamente il mancato riconoscimento del fumus commissi delicti, senza nulla prospettare in relazione al periculum in mora. L’accoglimento dell’impugnativa sul solo motivo dedotto non avrebbe infatti condotto all’applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l’impugnante.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 322-bis c.p.p. – Appello
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione