Dissociazione attuosa e aggravanti: autonomia della riduzione premiale (Cass. pen. Sez. VI n. 21901 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diminuente della dissociazione attuosa prevista dall’art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, è sottratta al giudizio di bilanciamento con le aggravanti e opera come autonoma riduzione premiale. Ne consegue che l’espunzione della aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, incompatibile con la collaborazione, non comporta l’automatica recessività di tutte le altre aggravanti contestate e accertate. Il giudice di rinvio adempie al principio di diritto ex art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. quando depura la frazione di aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. della sola quota riferita all’aggravante espunta, mantenendo ferme le residue aggravanti ai fini della determinazione della pena. È inammissibile il ricorso che censuri la mancata esclusione dell’aumento per aggravanti concorrenti quando le stesse risultino accertate e motivatamente valutate nei precedenti gradi di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, con le aggravanti della natura armata del sodalizio, della transnazionalità e di quella di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nella duplice declinazione del metodo mafioso e della finalità agevolativa. Il percorso sanzionatorio è stato oggetto di due annullamenti con rinvio, entrambi relativi alla determinazione della pena.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 aprile 2025, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni otto e mesi sei di reclusione, depurando la frazione di aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. della quota riferita all’aggravante espunta. Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge, deducendo che l’aumento era stato determinato esclusivamente in ragione dell’aggravante agevolativa mafiosa e che le residue aggravanti erano state ritenute irrilevanti nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’iter procedimentale della determinazione sanzionatoria. La prima sentenza rescindente aveva precisato che, applicata la diminuente della dissociazione attuosa, andava esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ma che le ulteriori aggravanti dovevano restare ferme e computarsi prima della riduzione premiale, sottratta al bilanciamento.
La seconda sentenza rescindente aveva ravvisato la violazione del principio di diritto ex art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. nella riconferma della medesima pena da parte del giudice del rinvio, imponendo la rivisitazione del trattamento sanzionatorio attraverso l’eliminazione della quota di aumento riferita all’aggravante incompatibile.
Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata si è uniformata al principio di diritto, avendo determinato l’incremento in misura inferiore rispetto a quella pregressa. La Corte esclude che le residue aggravanti fossero state ritenute irrilevanti nei precedenti gradi di merito: sui loro presupposti oggettivi vi è motivazione nella sentenza di primo grado.
La Corte richiama la prima sentenza rescindente, secondo cui l’espunzione della diminuente dal bilanciamento non equivale ad automatica recessività di tutte le aggravanti contestate e accertate, ma impone l’autonomia della riduzione premiale, senza far perdere spessore alla finalità della diminuente speciale.
Quanto alla motivazione, essa è esauriente e scevra da illogicità: l’entità della pena è coerente con la gravità del fatto e con la personalità dell’agente, e lo specifico aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. è proporzionato al numero rilevante degli associati e alla connotazione transnazionale del sodalizio. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento