Doppia conforme e riconoscimento fotografico di PG: legittima la conferma (Cass. pen. Sez. V n. 27140 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento fotografico compiuto dalla polizia giudiziaria costituisce prova atipica pienamente utilizzabile, la cui affidabilità dipende dalla credibilità della deposizione di chi, esaminata la fotografia, si dichiari certo dell’identificazione. Il giudice non è tenuto a procedere a una autonoma visione diretta dei documenti fotografici quando ritenga già di per sé attendibile la individuazione effettuata dall’operatore. Nell’ipotesi di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si fondono in un unico corpo argomentativo, sicché la motivazione dell’appello può richiamare quella del primo giudice e non è censurabile per il silenzio su una doglianza implicitamente disattesa. In tema di concorso di persone nel reato, la recidiva è congruamente motivata quando il giudice di merito ne indichi le ragioni oggettive e soggettive, valorizzando la natura dei precedenti e il rapporto con il nuovo delitto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati, limitatamente ai reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen., per intervenuta prescrizione, riducendo la pena e confermando nel resto le statuizioni civili. Ai ricorrenti era contestato, in concorso, il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsificati (art. 497-bis cod. pen.), la sostituzione di persona e la truffa ai danni di una società erogatrice di finanziamenti, realizzata mediante l’uso di carte d’identità contraffatte e la successiva refluizione delle somme su plurime carte prepagate.

Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, articolando motivi comuni e distinti. I ricorsi vengono discussi senza trattazione orale ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e la Corte ne dichiara l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione, richiamando la regola della doppia conforme: quando la sentenza d’appello si salda con quella di primo grado, adottandone gli stessi criteri valutativi, le due pronunce possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 2019). Ne deriva che la motivazione per relationem è ammissibile se le censure dell’appellante non contengano argomenti diversi da quelli già esaminati dal primo giudice (Sez. 2 n. 18404 del 2024), e che non è censurabile il silenzio su una doglianza quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 5 n. 6746 del 2019).

Sul primo motivo, relativo al riconoscimento fotografico, la difesa sosteneva la necessità che il giudice procedesse alla visione diretta delle fotografie per verificarne l’affidabilità. La Corte ritiene la censura infondata: la Corte territoriale non ha affatto trascurato la doglianza, avendo chiarito che il teste qualificato aveva comparato le effigi e ribadito il riconoscimento in dibattimento nel pieno contraddittorio. L’individuazione fotografica di PG è prova atipica e il giudicante deve solo essere posto in grado di apprezzarne compiutamente il risultato, verificando numero e qualità delle fotografie e le caratteristiche fisionomiche (Sez. 5 n. 70 del 2020; Sez. 2 n. 1943 del 2026).

La Corte precisa il punto decisivo: ciò non significa che il giudice debba necessariamente procedere a una propria autonoma valutazione delle fotografie quando abbia già ritenuto attendibile quella svolta dall’operatore di PG (Sez. 1 n. 39406 del 2025). Irrilevante, quindi, che altro teste non abbia riconosciuto in udienza l’imputato a causa del lungo tempo trascorso.

Quanto al dolo nel concorso, la Corte conferma la congruità della motivazione, desunta dalle concrete modalità dell’azione: la ricezione dei bonifici sui conti degli imputati, le loro intestazioni delle carte prepagate, le denunce di smarrimento e la brevità degli accrediti. Tali elementi integrano il criterio del cui prodest, ritenuto non censurabile in sede di legittimità quando supportato da ulteriori elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 3 n. 26527 del 2024). I giudici non hanno tratto prova dal silenzio degli imputati, ma hanno solo rilevato l’assenza di una prospettazione alternativa.

Sulla recidiva, infine, la Corte giudica le censure manifestamente infondate: la Corte territoriale ha indicato le ragioni della condivisione delle valutazioni di primo grado, sul piano oggettivo dei precedenti e su quello soggettivo della maggiore pericolosità, evidenziando l’identità del bene giuridico e la commissione del nuovo delitto entro il quinquennio. Segue la condanna alle spese e il versamento in favore della cassa delle ammende; nulla per le spese della parte civile, per la tardività della memoria e per il difetto delle ragioni poste a sostegno di essa (Sez. U. n. 877 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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