Notifica fax dell’estratto contumaciale valida anche per irreperibile (Cass. pen. Sez. 1 n. 13280 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi tecnici idonei ai sensi del’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale facoltà ricorre anche quando l’atto, pur essendo destinato all’imputato dichiarato irreperibile, debba essere consegnato al difensore ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.. Ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo fax non è necessaria la conferma di ricezione da parte del destinatario, essendo sufficiente l’attestazione del cancelliere trasmittente circa l’avvenuto invio, la cui mancanza integra una mera irregolarità.
Il Fatto
Il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di restituzione in termini per impugnare una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma e divenuta definitiva. L’istante sosteneva la mancanza della prova della notifica dell’estratto contumaciale e l’illegittimità della notifica eseguita a mezzo fax, modalità che riteneva non consentita per gli atti destinati all’imputato. Il Tribunale rigettava l’istanza ritenendo regolare la notifica eseguita mediante consegna al difensore domiciliatario, come da attestazione del funzionario di cancelleria. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. In primo luogo, ha escluso la dedotta mancanza di prova della notifica, osservando che l’attestazione del funzionario giudiziario circa l’avvenuto invio a mezzo fax fa fede fino a querela di falso. Ha inoltre precisato che, trattandosi di notifica a mezzo fax, non sarebbe possibile rinvenire alcuna relata dell’ufficiale giudiziario, poiché la trasmissione è effettuata direttamente dal funzionario di cancelleria che attesta l’esecuzione dell’operazione sotto la propria responsabilità.
Quanto alla asserita nullità per violazione dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 250121 del 2011, secondo cui la notifica di un atto all’imputato può essere validamente eseguita a mezzo fax ogni qualvolta l’atto stesso debba essere consegnato al difensore. Nel caso dell’imputato irreperibile, l’art. 159 cod. proc. pen. impone proprio la consegna della copia al difensore, configurandosi così l’ipotesi che legittima l’impiego del mezzo tecnico.
La Corte ha pertanto concluso per l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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