Inammissibile il ricorso che ignora la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 24418 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, poiché questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Le doglianze che si risolvono in un mero dissenso sul fatto, riproduttive dei profili già esaminati dal giudice del gravame, non integrano motivi consentiti in sede di legittimità. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere argomentativo assolto mediante congruo riferimento agli elementi decisivi. Il relativo motivo è pertanto manifestamente infondato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di ricettazione, per il rinvenimento di un’autovettura provento di furto all’interno di un’area sottoposta al suo esclusivo controllo, senza che egli abbia fornito spiegazioni sulla provenienza del bene. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’08/07/2025, ha confermato la responsabilità e la misura della pena stabilita dal primo giudice.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e contestando l’eccessività della pena. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione posti a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. Il motivo è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo degli stessi profili di censura già discussi e puntualmente riscontrati dal giudice del gravame.
La Corte richiama il principio di diritto secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01). Nel caso di specie, il giudice territoriale ha congruamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato, valorizzando il rinvenimento del bene in area nella disponibilità esclusiva dell’imputato e la mancanza di spiegazioni sulla sua provenienza.
Quanto al secondo motivo, con cui si contesta l’eccessività della pena, la Corte ne rileva l’inammissibilità, ribadendo l’indirizzo consolidato per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01). L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto mediante il riferimento alle modalità della condotta, alla natura del bene ricettato e ai precedenti penali da cui risulta gravato l’imputato, che non consentono l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.