Motivazione dell’avviso e giudicato interno sull’accertamento bancario (Cass. civ. Sez. V n. 22417 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la parte che non impugni in via incidentale il capo della sentenza di primo grado che abbia ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento non può rimettere in discussione tale statuizione in sede di gravame. La decisione d’appello che ponga a fondamento del rigetto dell’impugnazione dell’Amministrazione una circostanza non devoluta, né contestata dal contribuente, è erronea, anche quando tale circostanza sia smentita dagli atti. Il giudice di secondo grado non può, quindi, valorizzare d’ufficio la mancata specifica indicazione delle singole operazioni bancarie quando l’atto impositivo abbia richiamato il processo verbale di constatazione, notificato al contribuente insieme all’avviso.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, emesso dall’Agenzia delle entrate per la perdita della qualità di imprenditore agricolo della contribuente, per le risultanze degli accertamenti bancari e per operazioni ritenute inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente.
In appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’impugnazione dell’Amministrazione, confermando la qualificazione dell’attività come commerciale ma annullando la ripresa fondata sugli accertamenti bancari, per l’assenza di specifica indicazione delle singole operazioni. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per avere la CTR affermato il difetto di motivazione dell’avviso in contrasto con il giudicato interno formatosi sul punto. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo la contribuente mai contestato la mancata indicazione analitica delle operazioni bancarie.
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per connessione, e li ritiene fondati. La CTR aveva fondato il rigetto della ripresa bancaria sull’assenza delle singole rimesse contestate, tale da impedire la giustificazione e il controllo giudiziale.
Tale assunto è però smentito dal percorso processuale. La questione della motivazione dell’avviso era già stata prospettata dalla contribuente e rigettata dalla CTP, che aveva ritenuto l’atto motivato, avendo posto la ricorrente nelle condizioni di difendersi sul piano dell’an e del quantum. Su tale capo non era stato proposto appello incidentale: la motivazione dell’avviso non poteva più essere rimessa in discussione.
La Corte rileva inoltre che il ricorso introduttivo dimostra come la contribuente non abbia mai dedotto di ignorare le operazioni contestate, indicate specificamente nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso e notificato. La CTR ha così posto a base del rigetto una circostanza non veritiera e, soprattutto, non devoluta né contestata.
Il terzo motivo, che denunciava la pronuncia ultrapetita ex art. 112 cod. proc. civ., resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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