Nessuna colpa dell’amministrazione che non disapplica norme interne prima della sentenza Ue (Cons. Stato n. 2692 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per la mancata assunzione a causa di un requisito di statura illegittimo per contrasto con il diritto dell’Unione presuppone l’accertamento della colpa. L’obbligo di disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto unionale presuppone che le disposizioni della direttiva invocata siano incondizionate e sufficientemente precise. La direttiva 76/207/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 19.10.2017, non presenta tali caratteri e non consentiva all’amministrazione di apprezzare con immediatezza l’esistenza di una situazione soggettiva immediatamente tutelabile. La condotta omissiva va valutata con riferimento al momento storico in cui è stata posta in essere, anteriore di gran lunga alla pronuncia della Corte di Giustizia. Ne consegue l’esclusione della colpevolezza e della mancanza di diligenza dell’amministrazione e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Il Fatto

Le appellanti avevano partecipato a una procedura concorsuale bandita nel 1986 per l’assunzione nel personale di polizia penitenziaria. Collocate utilmente in graduatoria, furono escluse dall’assunzione per deficit staturale, in applicazione dei limiti di altezza allora vigenti. I ricorsi proposti avverso i decreti di esclusione furono dichiarati inammissibili e poi respinti, con formazione del giudicato.

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 19.10.2017, causa C-409/2016, che ha dichiarato contrarie al diritto unionale le regole nazionali preclusive dell’accesso all’impiego per limiti di altezza, le interessate hanno chiesto all’amministrazione di annullare in autotutela i dinieghi di assunzione. Ottenuto un nuovo rigetto, hanno adito il TAR Lazio, che ha respinto il ricorso in ragione dell’esaurimento del rapporto e della non retroattività della legge n. 2/2015. Hanno quindi proposto appello, insistendo sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore, che all’udienza ha circoscritto l’interesse alla sola domanda di risarcimento del danno. Ne deriva l’improcedibilità delle domande di annullamento dei dinieghi di autotutela e di accertamento del diritto all’assunzione per carenza di interesse. La Corte dichiara inoltre inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado non espressamente censurati, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3600 del 2025.

Nel merito, il diritto all’assunzione sarebbe sorto solo nel 1996, in forza delle disposizioni che avevano abilitato il Ministero ad assumere il personale utilmente collocato in graduatoria, purché in possesso dei requisiti allora previsti, tra cui quello staturale. Il punto focale è dunque la verifica della colpevolezza dell’amministrazione, rilevante tanto nell’ambito dell’art. 2043 c.c. quanto in quello della responsabilità contrattuale, richiamando Cass. civ., Sez. lav., n. 21805 del 2023 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6314 del 2025.

L’amministrazione aveva applicato il quadro normativo allora vigente, costituito dall’art. 14, comma 1, lett. n), punto 1, della legge n. 395/1990, che rinviava all’art. 1 del d.P.R. n. 904/1983 e, per il tramite di questo, all’art. 2 della legge n. 874/1986. L’operato era quindi conforme alla legge e non può ravvisarsi una mancanza di diligenza.

Resta da verificare se l’amministrazione abbia colpevolmente omesso di disapplicare la normativa interna. La Corte esclude la negligenza. L’obbligo di disapplicazione, esteso a tutti gli organi dello Stato già dalla sentenza C.G.C.E. 22 giugno 1989, causa C-103/88, presuppone che le disposizioni della direttiva siano incondizionate e sufficientemente precise. Le norme della direttiva 76/207/CEE richiamate dalla sentenza del 2017 non presentano tali caratteri.

La Corte sottolinea che il principio di effettività non impone di addossare all’amministrazione un esito valutativo che solo il giudice del rinvio era in grado di compiere. La condotta va inoltre esaminata alla luce del momento storico in cui fu posta in essere, risalente al 1996, ben prima della pronuncia del 2017. Esclusa la colpevolezza, la domanda risarcitoria è infondata, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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