Confisca allargata e sequestro preventivo: escluso il nesso di pertinenzialità (Cass. pen. Sez. 3 n. 1646 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata, ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240-bis cod. pen., prescinde dall’accertamento di un nesso di pertinenzialità tra il bene e il singolo episodio criminoso. È sufficiente che il denaro risulti nella disponibilità dell’indagato in valore sproporzionato al reddito o all’attività economica, senza che egli ne giustifichi la provenienza. In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la sindacabilità della manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento deve comunque dare conto, sia pure in modo sintetico, delle ragioni del periculum in mora e della necessità di anticipare l’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Trapani aveva rigettato l’istanza proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Marsala. La misura ablativa concerneva la somma di euro 14.550,00, rinvenuta in un barattolo nei pressi dell’abitazione dell’uomo, indagato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Il provvedimento genetico era stato adottato ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, in quanto la somma appariva sproporzionata rispetto alla capacità reddituale dell’indagato, risultato disoccupato.
Avverso l’ordinanza del riesame, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo, aveva eccepito il difetto del fumus commissi delicti, la carenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato e la violazione del principio di proporzionalità. Con il secondo, aveva lamentato il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora, assumendo che il giudice del riesame non potesse integrare la motivazione mancante del decreto originario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’ambito del sindacato di legittimità. Richiamando l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ha precisato che il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, nonché i vizi di motivazione talmente radicali da renderla apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza. Ne resta invece esclusa la manifesta illogicità, denunciabile solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito la struttura della confisca ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Si tratta di una confisca “allargata” che presuppone un patrimonio ingiustificato, non un nesso eziologico tra il bene e il reato. Il legislatore ha infatti introdotto una presunzione di illecita provenienza per i beni nella disponibilità del soggetto in valore sproporzionato al reddito. Il Tribunale aveva ampiamente motivato il fumus commissi delicti, valorizzando la custodia cautelare applicata all’indagato, lo stato di disoccupazione e la mancata giustificazione della provenienza del denaro.
La Corte ha quindi respinto la tesi difensiva che esigeva la prova di un collegamento diretto tra la somma e la singola attività di spaccio. Ha ritenuto sufficiente la manifesta sproporzione tra l’importo sequestrato e la condizione economica dell’indagato, privo di reddito. Ha inoltre superato il motivo di ricorso volto a contestare il nesso di pertinenzialità, evidenziando come la misura fosse stata legittimamente ancorata al diverso presupposto della sproporzione patrimoniale.
Sul secondo motivo, la S.C. ha ricordato che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca allargata deve illustrare le ragioni del periculum in mora, secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità. Nel caso concreto, il Tribunale aveva integrato la motivazione del GIP, che aveva pur sempre indicato il rischio di dispersione della somma. Il giudice del riesame aveva precisato il pericolo di sottrazione del denaro alla futura confisca, considerando l’assenza di fonti reddituali lecite e la fungibilità delle banconote. La motivazione è stata ritenuta conforme ai principi fissati dalle Sezioni Unite n. 36959 del 2021.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso