Concorso nella detenzione di stupefacenti e limite del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 6 n. 63 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso nel delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti la condotta di chi metta a disposizione l’immobile ove la sostanza è custodita, presidiato da un impianto di videosorveglianza attivo, poiché tale apporto positivo si manifesta in forma agevolatrice e garantisce al correo la sicurezza su cui poter contare. Si distingue dalla connivenza non punibile, la quale consiste in un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. È sottratta al sindacato di legittimità la valutazione che, con motivazione non manifestamente illogica, ricostruisce gli elementi fattuali della responsabilità concorsuale. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella di merito, essendo il vizio di motivazione censurabile solo quando è ictu oculi percepibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la condanna, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare di Trani, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. La contestazione riguardava la detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti, rinvenute nell’abitazione dell’imputato, concessa in comodato d’uso gratuito al coimputato.
Avverso la decisione, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso, alla dosimetria della pena, al riconoscimento della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che il sindacato di legittimità non consente una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né una diversa ricostruzione storica dei fatti. La censura per illogicità della motivazione è ammissibile solo quando il vizio sia manifesto e di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, senza possibilità per la Corte di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza versata in fatto e reiterativa. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi di pregnanza probatoria quali la contestuale presenza dell’imputato e del coimputato nell’appartamento, il sopraggiungere del primo durante l’attività perquirente e l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza in sostituzione di quello sequestrato poche settimane prima. La sentenza impugnata, quale doppia conforme, ha inoltre escluso l’inverosimiglianza della tesi del comodato gratuito, evidenziando la disponibilità effettiva dell’immobile in capo al ricorrente.
La Corte ha quindi ribadito la differenza tra concorso e connivenza non punibile, richiamando il principio per cui il concorso richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso. Tale apporto può manifestarsi anche in forma agevolatrice, come la messa a disposizione dell’immobile, che garantisce al correo sicurezza e collaborazione. Nel caso di specie, l’apporto causale era stato correttamente individuato nella disponibilità dell’immobile, presidiato da un sistema di videosorveglianza, di ausilio alla condotta detentiva.
In merito al secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, la Corte l’ha ritenuto meramente confutativo. La motivazione, pur laconica, era riferita alla gravità della condotta, parametro rilevante ai sensi dell’art. 133 cod. pen., emergendo dal complessivo tenore il riferimento alle modalità organizzate della detenzione, effettuata anche con l’avvalimento di un impianto di videosorveglianza.
Infine, la Corte ha qualificato come generici e confutativi i motivi inerenti al diniego delle attenuanti generiche e alla recidiva, richiamando i principi per cui il giudice può limitarsi a prendere in esame l’elemento ritenuto prevalente e che la motivazione sulla recidiva deve verificare in concreto la riprovevolezza e la pericolosità, come nel caso di condotte ripetute per reati della medesima tipologia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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