Infrazionabilità della domanda risarcitoria da illecito extracontrattuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 18893 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata impegna il dichiarante a depositare, nel termine ex art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, senza possibilità di sanatoria ex art. 372 cod. proc. civ.; l’omesso deposito determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio. In tema di abusivo frazionamento della domanda di risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale, l’infrazionabilità della pretesa discende direttamente dal principio del giudicato, che esige che l’accertamento di un medesimo fatto lesivo avvenga in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, salvo aggravamenti o conseguenze sopravvenute; ne consegue l’inammissibilità di una successiva domanda per la parte residua del danno.
Il Fatto
I coniugi, ottenuta dal Giudice di Pace la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la negligente esecuzione di lavori su una strada statale, convenivano la stessa società dinanzi al Tribunale per il pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto accertato dal C.T.U. Il Tribunale rigettava la domanda per abusivo frazionamento della tutela giurisdizionale; la Corte d’Appello confermava la decisione, richiamando la giurisprudenza sull’infrazionabilità del credito risarcitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato l’improcedibilità del ricorso. I ricorrenti, avendo dichiarato nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, erano onerati di depositare copia della stessa munita della relata di notifica; avendo depositato solo la copia autentica priva della relata, senza che la controricorrente avesse provveduto alla produzione e senza acquisizione agli atti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
La Corte ha escluso l’applicabilità del principio di procedibilità in caso di notifica tempestiva, in quanto la notifica del ricorso è avvenuta il 30/03/2024, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
In via meramente argomentativa, la Corte ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendo infondato il terzo motivo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha chiarito che, nell’ipotesi di domanda risarcitoria da illecito extracontrattuale, l’infrazionabilità della pretesa non trova fondamento nei principi di correttezza e buona fede, ma discende dal principio del giudicato, che impone l’accertamento del medesimo fatto lesivo in unico contesto. La domanda per l’accertamento delle conseguenze dell’illecito, già proposta ed esaminata, non può essere riproposta per la parte residua del danno.
La Corte ha altresì disatteso il quarto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese, in quanto il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della violazione del principio di non soccombenza della parte vittoriosa, non potendo le censure investire valutazioni discrezionali del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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