Risarcimento per inadempimento dell’obbligo di progettare: nesso causale e onere della prova (Cass. civ. Sez. 1 n. 14473 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ha l’onere di allegare e provare non solo l’inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, che deve costituire una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.. In caso di inadempimento di un’obbligazione di progettare un’opera, il danno risarcibile può essere parametrato ai costi necessari per effettuare la progettazione o per rivolgersi a terzi, e non ai mancati utili derivanti dalla realizzazione e utilizzazione dell’opera, la cui esecuzione è a carico del committente. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sul mancato assolvimento dell’onere della prova del danno.

Il Fatto

Il Comune di Frosolone convenne in giudizio Enel Green Power s.p.a. per sentirla condannare all’adempimento e al risarcimento dei danni, assumendo l’inadempimento dell’obbligo, previsto da alcune convenzioni del 2004 e del 2007, di progettare gratuitamente tre aerogeneratori per conto del Comune, che avrebbe dovuto curarne la realizzazione. Il Tribunale di Isernia accolse solo parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da “mancato utile”. A seguito dell’appello principale della società e di quello incidentale del Comune, la Corte d’Appello di Campobasso ha accolto l’appello della società, rigettando tutte le domande del Comune, che ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i sette motivi di ricorso, incentrati sulla domanda risarcitoria per l’inadempimento dell’obbligo di progettazione. Ha premesso che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi: l’eventuale inadempimento della società era stato neutralizzato dall’inerzia del Comune, che non si era attivato per creare le condizioni necessarie alla realizzazione dell’opera; e, in ogni caso, la domanda risarcitoria era infondata per il mancato assolvimento dell’onere della prova del danno-conseguenza. La Corte ha evidenziato come il primo motivo di ricorso, pur deducendo vizi di motivazione, non censurasse la statuizione, prioritaria sul piano logico-giuridico, secondo cui il danno risarcibile per la mancata progettazione non poteva essere identificato nei mancati utili derivanti dalla mancata realizzazione dell’opera, ma solo nei costi per effettuare la progettazione o affidarla a terzi. Su tale punto, la Corte ha ritenuto il ragionamento dei giudici di appello conforme all’orientamento di legittimità, richiamando il precedente secondo cui l’onere dell’attore non si esaurisce nell’allegare la mera potenzialità del danno, ma postula la prova certa e concreta dello stesso e del nesso causale.

In applicazione di tale principio, la Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, poiché, pur prospettando vizi di legittimità, non si confrontavano con la ratio decidendi relativa al difetto di prova del danno risarcibile, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie o a dedurre violazioni di legge in modo generico. Analogamente, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi quarto, quinto, sesto e la gran parte del settimo, in quanto diretti a contestare la valutazione delle prove o aspetti non decisivi, senza attingere la ragione posta a fondamento della decisione. In particolare, ha respinto la censura relativa alla mancata cessione dei locali, osservando che la ratio decidendi della statuizione si fondava sulla mancata determinazione dell’oggetto del contratto, profilo non attaccato dal ricorrente.

La Corte ha infine dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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