Maggior danno da svalutazione e decorrenza dalla data di notifica della citazione (Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, in quanto non avente carattere automatico ma subordinato alla prova, sia pure presuntiva, del pregiudizio derivante dall’indisponibilità della somma durante la mora, non può essere riconosciuto fino al pagamento effettivo ma solo fino alla data di pubblicazione della sentenza. La data di decorrenza degli interessi e del maggior danno coincide con quella di proposizione della domanda giudiziale, da individuarsi nell’atto di notificazione della citazione, il cui accertamento è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Non si forma giudicato interno sulla data di decorrenza quando questa non sia stata oggetto di specifico accertamento nelle precedenti decisioni.

Il Fatto

Gli eredi di una titolare di aziende agricola e mineraria site in Libia e confiscate dal Governo di quel Paese nel luglio 1970 convennero in giudizio il Ministero per ottenere l’indennizzo previsto dalle leggi n. 1066 del 1971 e n. 16 del 1980. Il Tribunale di Roma accolse la domanda; la Corte d’appello rideterminò l’importo; la Cassazione, con una prima pronuncia, cassò parzialmente con rinvio.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello rideterminò la somma dovuta e riconobbe gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione con decorrenza dal 17 novembre 1992, indicata come data della domanda giudiziale, e fino alla pubblicazione della sentenza. Avverso tale decisione il Ministero ha proposto ricorso principale, resistito dagli attori con ricorso incidentale articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale, riguardante l’individuazione della data di decorrenza degli interessi, perché idoneo a incidere anche sulla liquidazione del maggior danno. Nel precedente giudizio di legittimità era stata esclusa la configurabilità di una mora ex re ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, cod. civ., affermandosi che interessi e maggior danno erano dovuti dalla data di proposizione della domanda giudiziale.

Tale data, osserva la Corte, non era stata però oggetto di uno specifico accertamento: né la sentenza di cassazione, che si era limitata a darne atto in premessa, né le sentenze di merito, che avevano fatto decorrere gli interessi da altre date, l’avevano verificata. Non merita dunque consenso l’eccezione di giudicato interno sollevata dall’Amministrazione.

Del pari infondata è la tesi della difesa erariale secondo cui l’individuazione della data della domanda sarebbe un’indagine di fatto rimessa in via esclusiva al giudice di merito: al pari di ogni altro apprezzamento di fatto, l’accertamento è sindacabile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riguardando un fatto storico decisivo e oggetto di discussione nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata ha omesso di spiegare le ragioni del riferimento alla data erroneamente riportata, anziché a quella della relata di notifica dell’atto di citazione.

Il primo motivo va pertanto accolto, con caducazione della sentenza ex art. 336, primo comma, cod. proc. civ., anche nella parte sulla liquidazione del maggior danno; resta assorbito il ricorso principale. Nel ricalcolo andrà considerato il pagamento eseguito in forza della sentenza di primo grado, riconoscendosi il maggior danno sull’intero indennizzo per il periodo tra la notificazione dell’atto introduttivo e il pagamento, e, limitatamente all’importo residuo, anche per il periodo successivo.

È invece infondato il secondo motivo del ricorso incidentale. Il maggior danno da svalutazione, non automatico ma subordinato alla prova del pregiudizio, non può essere riconosciuto fino al saldo ma solo fino alla data di pubblicazione della sentenza, non potendosi attribuire rilievo alla notorietà degli effetti inflattivi né ipotizzare una rivalutazione futura (Cass., Sez. III, 21/01/2005; Cass., Sez. I, n. 8371 del 2000). La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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