Opposizione di terzo ed esecuzione esattoriale: valgono le limitazioni probatorie (Cass. civ. Sez. III n. 16006 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni probatorie previste dall’art. 63 (già art. 65) del d.P.R. n. 602 del 1973 non riguardano soltanto la fase del pignoramento, ma trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione promossa dall’agente della riscossione. L’opponente deve pertanto dimostrare la titolarità dei beni staggiti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, oppure mediante sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda anteriore al medesimo anno. La norma ha natura processuale e la sua lettura consolidata costituisce diritto vivente, superabile solo in presenza di forti ragioni giustificative.

Il Fatto

L’agente della riscossione pignorava beni mobili, per un complessivo valore di Euro 105.000,00, presso la sede della società debitrice. Proponeva opposizione di terzo una diversa società, assumendo che i beni si trovavano nella sede della debitrice ma erano di sua proprietà.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura; il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo le scritture contabili idonee a provare la proprietà dei cespiti in capo all’opponente. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’impugnazione dell’agente, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 63 (già 65) del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la norma e le relative limitazioni probatorie concernono solo l’attività di pignoramento dell’ufficiale della riscossione, senza comprimere il diritto di difesa del terzo nell’opposizione ex artt. 619 cod. proc. civ. e 58 d.P.R. n. 602 del 1973.

La Corte, in via preliminare, ha esaminato la notifica del ricorso all’agente della riscossione, eseguita al difensore di Equitalia nel giudizio di merito anziché al domicilio dell’intimata. L’atto è stato ritenuto invalido, ma il raggiungimento dello scopo è stato ravvisato nell’atto di costituzione, sia pur improprio, pervenuto entro il termine dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. Anche la notifica alla debitrice è stata giudicata invalida; alla sua rinnovazione si è potuto prescindere in base ai principi delle Sezioni Unite n. 6826 del 2010 e in considerazione dell’infondatezza del ricorso.

Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le limitazioni probatorie trovano applicazione nell’opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale, citando Sez. 3 n. 10961 del 2010 e i conformi Sez. 3 n. 11531 del 2014, Sez. 3 n. 539 del 2002, Sez. 5 n. 5313 del 2001, nonché altri precedenti. La questione è stata più volte sottoposta alla Corte costituzionale, che l’ha dichiarata infondata o inammissibile.

La Corte ha quindi qualificato la norma come di natura processuale e la sua interpretazione consolidata come diritto vivente. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 29862 del 2022, secondo cui l’interpretazione consolidata di una norma processuale può essere abbandonata solo in presenza di forti ragioni giustificative, indotte dal mutare dei fenomeni sociali o del contesto normativo, o quando risulti manifestamente arbitraria o dia luogo a risultati disfunzionali o ingiusti, dovendosi preferire la lettura su cui si sia formata stabile applicazione.

La tesi della ricorrente, benché non implausibile e sostenuta da argomentazioni letterali e sistematiche, è stata ritenuta contrastante con l’interpretazione consolidata senza che emergessero mutamenti normativi atti a giustificare un revirement o esiti iniqui nella misura richiesta. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non si è provveduto sulle spese, in difetto di controricorso, mentre è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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