Ammonimento per stalking legittimo anche senza contraddittorio per urgenza (TAR Calabria n. 2020 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, presuppone la sussistenza degli elementi costitutivi e l’astratta configurabilità del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., reato abituale che richiede condotte plurime e reiterate di molestia o minaccia, dalle quali derivi nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero l’alterazione delle abitudini di vita. Le esigenze di urgenza, adeguatamente rappresentate nel provvedimento, giustificano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un obbligo di contraddittorio anticipato incompatibile con la necessità di prevenire l’aggravamento della condotta. Il destinatario che deduca l’illegittimità per difetto dei presupposti deve allegare e documentare circostanze idonee a superare le risultanze poste a base del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto di ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Crotone in data 24.02.2023, notificato il 27 febbraio 2023, unitamente al relativo processo verbale, con il quale era stato diffidato a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da condotte persecutorie, anche sotto forma di minaccia, idonee a ingenerare nella moglie e nel nucleo familiare timori e disagi psico-fisici.

La richiesta era stata avanzata dalla moglie, che aveva indicato il ricorrente come responsabile di atti persecutori. Il ricorrente deduceva l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio del potere e la violazione del contraddittorio. L’Amministrazione si costituiva per resistere. La causa giungeva a decisione all’esito dell’udienza di smaltimento tenuta da remoto l’11 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è dichiarato infondato. Il provvedimento impugnato rappresenta in modo convincente esigenze di urgenza idonee a giustificare l’omessa attivazione del contraddittorio, in ragione della minaccia di morte pronunciata dal ricorrente nei confronti della moglie. Il Collegio aggiunge, ad abundantiam, che il ricorrente non ha illustrato argomentazioni convincenti che avrebbe potuto spendere in sede procedimentale per dissuadere l’Amministrazione.

Passando alle censure sul merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo. L’art. 8 della legge n. 38/2009 presuppone la sussistenza degli elementi costitutivi e l’astratta configurabilità del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., delitto abituale che richiede il compimento di condotte plurime e reiterate di molestia o minaccia, dalle quali consegua nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, oppure l’alterazione delle abitudini di vita.

Il Collegio richiama il principio per cui gli atti persecutori, per configurare una condotta penalmente rilevante, devono assumere connotati tali da indurre la vittima a modificare radicalmente il proprio stile di vita, non potendosi desumere ipotesi delittuose da singoli episodi di violenza verbale tra coniugi in fase di disgregazione del rapporto (Cass., II Sez. Pen., sent. n. 2196/2018).

Applicando tale griglia al caso concreto, il TAR rileva che il provvedimento evidenzia la persistenza del comportamento ossessivo e intimidatorio, attuato tramite reiterati pedinamenti, numerose frasi offensive e diffamatorie e ripetute minacce di morte, nonostante gli interventi dei Carabinieri. La motivazione dà conto del rischio di degenerazione dei rapporti e del fatto che le condotte hanno costretto la moglie a modificare radicalmente le proprie abitudini, ingenerando preoccupazione e fondato timore per la propria incolumità e quella dei familiari.

Il Collegio ritiene pertanto non irragionevole la conclusione dell’Amministrazione, secondo cui le condotte si inseriscono in un disegno persecutorio unitario, idoneo a integrare lo stato soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Il ricorrente, inoltre, non ha documentato che la controinteressata avesse presentato querela prima dell’istanza sfociata nel provvedimento. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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