Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4547 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. È presupposto dell’azione esecutiva il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per l’anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Di questi ultimi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Quanto al presupposto temporale, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Le Amministrazioni dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. L’ordine copre le somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, gli accessori maturati e gli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Sui conteggi del creditore il Collegio richiama il precedente TAR Calabria – Reggio Calabria, 22.3.2016, n. 290.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso. L’inadempimento non essendo controverso, l’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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