Estorsione e maltrattamenti: ricorso inammissibile senza confronto con la doppia conforme (Cass. pen. Sez. 2 n. 3780 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una c.d. doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico complesso argomentativo, sicché il giudice del gravame non è tenuto a un’analisi approfondita di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, con conseguente implicita disattesa delle argomentazioni logicamente incompatibili. Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova ammessi ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non anche quando l’assunzione sia stata sollecitata tramite l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen., da questi ritenuti non necessari. La richiesta di denaro appartenente alla madre, avanzata dopo l’esaurimento del lascito ereditario paterno, integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato l’imputata responsabile dei delitti di estorsione continuata e maltrattamenti in danno della madre convivente, concedendo le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Avverso la pronuncia d’appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’estorsione, contestando la titolarità delle somme richieste; l’assenza di condotte maltrattanti in un contesto di conflittualità reciproca; la mancata escussione del marito, quale prova decisiva richiesta ex art. 507 cod. proc. pen.; la denegata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata si inseriva in un quadro di doppia conforme, essendo l’appello volto a riproporre circostanze già esaminate in primo grado. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che in tali casi la motivazione dell’appello si salda con quella del primo giudice e le censure non confutate espressamente, ma logicamente incompatibili, devono ritenersi implicitamente disattese.

Quanto ai primi due motivi, la Corte li ha ritenuti generici, poiché non si confrontavano con le argomentazioni dei giudici di merito e si limitavano a invocare principi astratti, prospettando una diversa ricostruzione fattuale. Ha poi chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini preliminari, acquisite con il consenso della difesa, sono pienamente utilizzabili e ben potevano essere preferite a quelle dibattimentali, sulla base di una motivazione immune da vizi. Ha inoltre valorizzato le parziali ammissioni dell’imputata, la quale aveva riconosciuto di aver continuato a chiedere denaro alla madre anche dopo l’esaurimento del lascito ereditario, elementi ritenuti confermativi dell’assunto accusatorio.

Sul terzo motivo, la Corte ha precisato che il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le prove richieste ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, il teste non era stato inserito nella lista testimoniale e la sua escussione era stata sollecitata solo tramite l’invito all’esercizio dei poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen., legittimamente respinto dal giudice in quanto non necessario ai fini della decisione, attesa l’esaustività dell’istruttoria.

Infine, la Corte ha reputato manifestamente infondato il motivo concernente la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevando che la stessa ricorrente aveva ammesso di aver preteso somme non dovute dopo l’esaurimento del lascito, circostanza che integra gli elementi dell’estorsione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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