Annullata l’ordinanza del riesame: motivazione carente su partecipazione mafiosa ed esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 34245 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del riesame che confermi la misura cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso deve esplicitare un apparato argomentativo idoneo a rendere intellegibile il passaggio logico dagli elementi indiziari valorizzati all’affermazione dell’organica appartenenza al sodalizio. Non è sufficiente il richiamo generico a conversazioni intercettate, frequentazioni o pregresse vicende delittuose, occorrendo chiarire se i reati-fine siano stati realizzati nell’interesse dell’associazione e secondo direttive della stessa. Il richiamo a un fatto dal quale l’indagato sia stato assolto non può spiegare efficacia dimostrativa in ordine all’inserimento associativo senza una persuasiva giustificazione delle relative ragioni. Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione che si arresti alla mera affermazione di operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è insufficiente, dovendo confrontarsi con il tempo trascorso dai fatti e con le condizioni di salute dell’indagato, onde verificare in concreto l’attualità del pericolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza del 27 marzo 2026 ha confermato il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale che aveva applicato la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di estorsione, tentata e consumata, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, lamentando la violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. in relazione al delitto associativo, la carenza di motivazione sulla circostanza aggravante del metodo mafioso, l’omessa valutazione di elementi captativi favorevoli e l’illogicità del giudizio di pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte reputa fondato il ricorso nei limiti di seguito illustrati, disattendendo il secondo e il terzo motivo. Quanto al metodo mafioso, il Tribunale ha ritenuto la circostanza aggravante con argomentazione sintetica ma scevra da vizi logici, valorizzando le espressioni con cui l’indagato richiamava la propria condizione detentiva e la propria qualità di amico di un esponente del sodalizio, quali strumenti evocativi della forza intimidatrice promanante dall’organizzazione.
Il terzo motivo è invece manifestamente inammissibile per genericità: il dedotto travisamento del materiale investigativo impone alla parte di individuare puntualmente gli elementi trascurati e di illustrarne la decisività, non potendosi demandare al giudice una attività di selezione degli elementi favorevoli riservata alla difesa.
Coglie nel segno, viceversa, il primo motivo. Il percorso argomentativo sulla gravità indiziaria del delitto associativo presenta un livello di elaborazione particolarmente esiguo e profili di intrinseca contraddittorietà. Sussiste frizione interna nel ragionamento là dove il Collegio attribuisce rilievo dimostrativo a una vicenda dalla quale l’indagato è stato assolto, senza chiarire perché un fatto ritenuto insuscettibile di fondare responsabilità possa conservare efficacia dimostrativa sull’inserimento associativo.
Gli elementi valorizzati sono indicati in termini assertivi e privi di sviluppo dimostrativo. Il richiamo alle conversazioni, alle frequentazioni e alle vicende estorsive di cui ai capi 49) e 50) non chiarisce se tali condotte siano state realizzate nell’interesse dell’associazione, secondo direttive provenienti dalla stessa, profilo decisivo per inferire dai reati-fine la sussistenza di un vincolo di stabile appartenenza alla consorteria.
Anche il quarto motivo merita accoglimento. A fronte delle allegazioni difensive sulla distanza temporale dai fatti e sul quadro clinico dell’indagato, la motivazione è eccessivamente laconica e si arresta alla mera affermazione dell’operatività della presunzione legale, eludendo il confronto con le circostanze prospettate e con il loro possibile riflesso sull’attualità del pericolo. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Napoli, limitatamente al capo 1) e alle esigenze cautelari, per un nuovo esame; nel resto il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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