Patteggiamento subordinato alla sospensione: il giudice deve pronunciarsi sul beneficio (Cass. pen. Sez. V n. 28866 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non ha alternative: o accetta in toto l’accordo raggiunto o lo respinge. Pertanto, quando la richiesta concordata di patteggiamento sia espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo oppure rigettando la richiesta. Ove invece accolga il patteggiamento senza applicare la sospensione, la sentenza è illegittima per difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, censurabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia che il giudice abbia omesso del tutto di pronunciarsi, sia che abbia ritenuto di non poterla concedere per difetto dei presupposti.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, decidendo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al prevenuto la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di cui all’art. 588, secondo comma, cod. pen., commesso in Milazzo il 24 gennaio 2025.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando con due motivi la violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione e per illegalità della pena. La censura centrale riguarda l’omessa motivazione sul beneficio della sospensione condizionale, alla cui concessione era stata espressamente subordinata l’applicazione della pena concordata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal verbale dell’udienza del 9 dicembre 2025, dal quale risulta che il Pubblico ministero e il difensore avevano formulato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., riportandosi quanto ai termini dell’accordo alla nota del 5 dicembre 2025. Da tale nota emergeva che le parti avevano concordato di subordinare l’applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Il Tribunale aveva accolto la richiesta, ritenendola ammissibile e la pena congrua, ma aveva omesso di pronunciarsi sul beneficio, concedibile ai sensi dell’art. 163 cod. pen. in ragione del quantum della pena. Eppure la relativa clausola costituiva parte integrante dell’accordo negoziale tra le parti.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nella procedura di patteggiamento, al giudice non è lasciata altra alternativa se non accettare in toto o respingere l’accordo raggiunto tra le parti (Sez. 1, n. 3011 del 17/05/1995, Rv. 201484 – 01). Ne deriva che, ove la richiesta concordata sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, il giudice è tenuto a pronunciarsi, ratificando in caso positivo l’accordo oppure rigettando la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 267555 – 01).
Pertanto, quando l’accordo comprenda la sospensione condizionale e il giudice lo accolga senza applicare il beneficio, la sentenza è illegittima. Il vizio sussiste sia nell’ipotesi in cui il giudice abbia semplicemente dimenticato di pronunciarsi sulla richiesta, sia nel caso in cui abbia ritenuto di non poterla soddisfare per difetto dei presupposti. In entrambi i casi la sentenza è affetta da vizio censurabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ricorrendo l’ipotesi di difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
La Corte accoglie dunque il ricorso e annulla la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
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Nota della Redazione
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