Possesso di arnesi da scasso e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 2 n. 16613 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso la condotta di chi, fermato a bordo di un veicolo e privo di giustificazioni, trasporti strumenti idonei allo scasso, dovendosi valutare la consapevolezza del possesso anche alla luce del tentativo di sottrarsi al controllo. La speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è ontologicamente esclusa per la fattispecie di cui all’art. 707 cod. pen., ma richiede una valutazione concreta delle modalità del fatto, che può legittimamente fondarsi sul contesto e sull’orario del controllo, espressivi di una maggiore pericolosità sociale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato facendo leva sul tentativo di fuga, indice di maggiore capacità a delinquere.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Catanzaro per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., con sentenza della Corte di appello di Catanzaro vedeva confermata la condanna. Nel veicolo, al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, erano stati rinvenuti una forbice e una tenaglia in ferro, strumenti idonei allo scasso.
La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato, e, con il secondo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il primo motivo. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la questione della valenza liberatoria di alcune circostanze, quale la non proprietà del veicolo o l’ora tarda del controllo, fosse stata già confutata con congrua motivazione dalla Corte di merito. Decisivo è apparso il dato, non specificamente contrastato, del tentativo del ricorrente di accelerare alla vista della polizia per sfuggire al controllo, comportamento logicamente rivelatore della consapevolezza del trasporto illecito.||DSML||
La Motivazione della Corte
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che l’assenza di giustificazioni circa il possesso degli strumenti non comporta una non consentita inversione dell’onere della prova, ma è stata correttamente letta come assenza di elementi a discarico, ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che potessero incidere sull’univocità degli elementi di accusa. Il giudizio di responsabilità, pertanto, si è fondato su un accertamento concreto che rende la situazione di possesso idonea a mettere in pericolo il patrimonio, in linea con la giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost., sentenza n. 265/2005).
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso l’infondatezza della doglianza relativa al diniego della particolare tenuità. Il giudice di merito, nel confermare il diniego, ha fatto espresso richiamo alla gravità del fatto, atteso che l’imputato circolava con strumenti atti a forzare serrature nel pieno centro cittadino in orario serale. Tale giudizio di disvalore, non fondato sulla mera condotta di possesso, ha correttamente valorizzato le concrete modalità di estrinsecazione del fatto, idonee a rivelare una maggiore propensione a commettere reati contro il patrimonio, in conformità ai parametri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., espressamente richiamato dall’art. 131-bis cod. pen.
Infine, la Corte ha ritenuto generico il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, non essendo emersa alcuna condotta processuale collaborativa, risultando anzi il tentativo di allontanamento al momento del controllo. Tale circostanza, espressiva di una maggiore capacità a delinquere, è stata ritenuta non manifestamente illogica, potendo il giudice fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi, nell’ambito di una valutazione discrezionale correttamente condotta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli