Recesso ad nutum dalla carta di credito (ABF Collegio di Bari n. 1489 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che riconosce all’intermediario la facoltà di recedere ad nutum dal contratto di carta di credito, con preavviso di due mesi, è conforme all’art. 126-septies, comma 2, del TUB e non impone alcun obbligo di motivazione in capo alla banca: la previsione di un onere motivazionale è incompatibile con la natura stessa del recesso libero. L’esercizio del diritto potestativo resta tuttavia soggetto ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che il giudice può sindacarne le modalità e riconoscere il risarcimento del danno quando la facoltà sia esercitata in modo arbitrario o lesivo dell’affidamento. L’interruzione del rapporto non integra di per sé abuso del diritto né “interruzione brutale del credito” ove non emergano indici concreti di mala fede.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ricevuto, in data 18 febbraio 2025, la comunicazione con cui l’intermediario esercitava il recesso unilaterale dal contratto di carta di credito intestata al suo rappresentante legale, ai sensi dell’art. 31.1 del Regolamento Generale, con decorrenza dal sessantesimo giorno dal ricevimento. La società lamentava che il recesso era stato esercitato senza alcuna motivazione e che le era stato risposto solo in modo parziale e generico in sede di reclamo.
La ricorrente riteneva che il recesso fosse stato determinato da un’omonimia del rappresentante legale emersa nella banca dati “World-Check”, con informazioni assunte in violazione della normativa privacy; deduceva altresì l’illegittimità delle modalità di esercizio del diritto, per violazione dei doveri di buona fede e correttezza, con conseguente danno di immagine ed economico, e chiedeva in via subordinata la restituzione della quota annuale. L’intermediario, costituitosi, ribadiva la legittimità del recesso, la natura insindacabile della valutazione sul merito creditizio e l’interruzione dell’addebito della quota mensile dal giugno 2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione della clausola contrattuale: l’art. 31.1 del Regolamento Generale disciplina un recesso ad nutum, esercitabile a prescindere da un giustificato motivo e legittimo ove sia assicurato al cliente un preavviso di due mesi, in coerenza con l’art. 126-septies, comma 2, del TUB. Su questa base esclude che possa configurarsi un obbligo di motivazione: la previsione di un onere siffatto sarebbe incompatibile con la natura stessa del recesso libero, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF.
Il Collegio richiama quindi il principio espresso dalla Cass. 16 aprile 2021, n. 10125: nei casi in cui è previsto il recesso ad nutum, la legittimità del relativo esercizio non può essere messa in discussione sotto il profilo dell’inesistenza di una eventuale giusta causa. Argomentare diversamente, sulla base dell’art. 1375 c.c., significherebbe negare implicitamente quel principio.
Il controllo non si esaurisce però nella verifica della clausola. Il Collegio ribadisce che l’avvalimento di una clausola che riconosce il diritto di recedere ad nutum deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, così da consentire un controllo giudiziale e l’eventuale risarcimento del danno ove la facoltà sia esercitata in modo non conforme. Richiama la giurisprudenza di legittimità sull’interruzione brutale del credito bancario, che integra titolo di risarcimento solo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti e arbitrari (Cass. n. 2004/15769).
Nel caso di specie il Collegio esclude che ricorrano elementi sufficienti per affermare una violazione degli obblighi contrattuali o indici idonei a far emergere un esercizio in mala fede del diritto potestativo: l’intermediario, pur non essendovi tenuto, aveva comunque esplicitato le ragioni legate all’aggiornamento continuo della valutazione del merito creditizio. Le modalità di esercizio non presentano profili di arbitrarietà.
Quanto alla domanda subordinata di restituzione della quota annuale, il Collegio rileva che l’art. 31.1 riconosce il diritto al rimborso della parte di quota relativa al residuo periodo, mentre l’intermediario ha documentato, tramite estratti conto, l’interruzione dell’addebito della quota mensile di € 60,00 a partire dal giugno 2025. Anche tale profilo è dunque rigettato, con integrale non accoglimento del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 126-septies TUB – Recesso