L’inammissibilità del ricorso per cassazione che reitera i motivi di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 1463 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello già motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, senza operare un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione analitica sui criteri dell’art. 133 cod. pen., rimanendo insindacabile in sede di legittimità; una specifica motivazione è invece necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 19 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui due imputate erano state condannate alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa per il delitto di furto aggravato in concorso. Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione del reato nella forma del tentativo, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rammentato che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento impugnato, la quale presuppone il puntuale confronto, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, con le argomentazioni della decisione contestata. Ha quindi ritenuto il primo motivo inammissibile, poiché le ricorrenti non si erano confrontate con la motivazione della sentenza di secondo grado, che aveva già congruamente respinto le analoghe doglianze sollevate in appello, ma si erano limitate a riproporre le stesse considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza del Tribunale.
La Corte ha precisato che, per costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi di appello già respinti, senza confrontarsi con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a una generica denuncia di carenza o illogicità della motivazione.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha osservato che la decisione impugnata era sorretta da un apparato argomentativo conferente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha ricordato che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. è richiesta solo quando la pena sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre risulta insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo.
All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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