Riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza posteriore non rende vittoriosa la parte (Cass. civ. n. 24738/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza. Qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e il giudice, al quale ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, può disporre la compensazione, anche integrale, per giusti motivi ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il riconoscimento con decorrenza posteriore non è accoglimento, ma reiezione della domanda iniziale. Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis cod. proc. civ. la soccombenza va valutata con riferimento al complesso dell’attività processuale, comprensiva della fase di istruzione preventiva e di quella contenziosa.
Il Fatto
In accoglimento del ricorso di un privato volto a conseguire il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell’indennità di accompagnamento, negato in fase di ATP, il Tribunale di Foggia, nel giudizio ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., ne accertava la sussistenza con decorrenza dal 22 novembre 2021, epoca successiva alla proposta domanda amministrativa, disponendo la compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza ricorreva per cassazione la parte privata con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ. per aver il Tribunale disposto la compensazione pur avendo accolto integralmente la domanda. Riferiva di essere stato sottoposto a visita della Commissione sanitaria il 17 febbraio 2021, risultando invalido al 100% in presenza di patologie tumorali e trattamenti per i quali è necessaria assistenza totale e continua, con condizioni idonee per l’indennità sin dalla domanda amministrativa. Lamentava che la compensazione mortificasse il diritto di agire in giudizio e che il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico dell’INPS almeno le spese della fase di opposizione.
L’INPS resisteva con controricorso, rilevando che la statuizione sulle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che nel caso in esame ricorreva un’ipotesi di soccombenza reciproca, essendo il requisito sanitario sopravvenuto alla domanda amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato. Ribadisce il principio consolidato secondo cui il sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi. Il sindacato è una verifica “in negativo”: solo l’illogicità e l’erroneità delle ragioni esposte consentono di configurare il vizio di violazione di legge.
La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, ma la relativa decorrenza: qualora la parte ottenga il riconoscimento con decorrenza posteriore a quella richiesta, non è integralmente vittoriosa e il giudice può disporre la compensazione anche integrale. Il riconoscimento con decorrenza posteriore non è accoglimento, ma reiezione della domanda iniziale. Non rileva che la decorrenza individuata dal CTU fosse successiva sia alla domanda amministrativa sia alla valutazione della commissione medica, perché il giudizio non è sull’atto amministrativo ma sulla sussistenza di un diritto soggettivo; ciò che rileva è la domanda giudiziaria con cui la parte chiede il riconoscimento dalla presentazione della domanda amministrativa.
Il provvedimento impugnato è immune da censure, avendo il Tribunale correttamente esercitato il potere discrezionale di compensare con motivazione logica e coerente. Quanto all’argomentazione secondo cui il giudice avrebbe dovuto distinguere le spese della fase di ATP da quelle del giudizio di opposizione, la Corte rileva che nell’unitaria valutazione complessiva del giudizio di accertamento del requisito sanitario non va distinto il rigetto della fase di istruzione preventiva dall’accoglimento parziale esitato in fase di opposizione, trattandosi di giudizio unitario. Il ricorso è respinto, senza disposizione sulle spese per l’esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., con l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto e con disposizione di omissione delle generalità in caso di diffusione.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 445-bis c.p.c. – Accertamento tecnico preventivo obbligatorio