Restituzione in termine e omessa traduzione degli atti: accertamento sulla conoscenza dell’italiano (Cass. pen. Sez. I n. 41541 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’imputato straniero all’assistenza di un interprete, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen., non sussiste in ragione del solo status di straniero, ma presuppone che egli dimostri o quanto meno dichiari di non comprendere o di non sapersi esprimere in lingua italiana. L’accertamento sulla conoscenza dell’italiano può essere compiuto anche sulla base di elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, non dovendo essere svolto direttamente dall’Autorità giudiziaria, restando salva la facoltà del giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti. In tema di restituzione nel termine, la relativa istanza postula che il procedimento che assicura la conoscenza legale sia stato corretto e validamente concluso e che una divergenza tra conoscenza legale ed effettiva, non riconducibile ad atto volontario del condannato, abbia ostacolato l’impugnazione.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Matera chiedendo la nullità della sentenza di condanna e la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. La richiesta si fonda sulla mancata conoscenza del provvedimento per l’omessa traduzione degli atti in una lingua a lui comprensibile.

Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza rilevando che il ricorrente, in assenza di interprete, aveva fornito le proprie generalità, nominato un difensore di fiducia e reso dichiarazioni indicative della concreta conoscenza dell’italiano. Dagli atti emergeva inoltre la stabile presenza sul territorio italiano, con iscrizione anagrafica documentata, e la rinuncia a comparire nel giudizio di primo grado. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la distinzione tra la questione di validità del titolo esecutivo, disciplinata dall’art. 670 cod. proc. pen., e la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. La prima presuppone il difetto di conoscenza legale del provvedimento; la seconda postula che il procedimento che deve assicurare la conoscenza legale sia corretto e validamente concluso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale ed effettiva, idonea a ostacolare l’impugnazione e non riconducibile a un atto volontario del condannato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., stante il passaggio in giudicato della sentenza, salva la possibilità di far valere l’incolpevole mancata conoscenza del processo tramite la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.

Nel merito, il diritto dell’imputato straniero all’interprete sussiste a condizione che egli dimostri o dichiari di non comprendere la lingua italiana. L’art. 143 cod. proc. pen. non prevede la nomina obbligatoria di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di richiedere tale assistenza, attribuendo all’Autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità. L’accertamento sulla conoscenza dell’italiano può basarsi anche su elementi risultanti da atti di polizia giudiziaria e, ove motivato in termini esaurienti e immuni da vizi, costituisce valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la documentazione relativa ad altro procedimento, nel quale era stato nominato un interprete, riguarda un giudizio pendente dinanzi a diversa Autorità giudiziaria, della cui contemporanea pendenza manca specifica indicazione. Il ricorso è pertanto infondato, con conseguente rigetto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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