Restituzione in termini proposta al giudice incompetente è inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 37188 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice che ritenga la propria incompetenza a decidere sulla richiesta presentatagli deve dichiararne l’inammissibilità. Non può operare il principio di conservazione degli atti di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile ai soli rimedi qualificati dal codice di rito come impugnazioni, categoria nella quale non rientra la richiesta di restituzione nel termine. Ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., quando sia stata pronunciata sentenza di condanna, sulla richiesta decide il giudice che decide sull’impugnazione: la richiesta proposta a un giudice diverso è quindi inammissibile.

Il Fatto

Con sentenza del 22 gennaio 2015, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2015, l’imputato era stato riconosciuto responsabile di reati doganali e tributari per la detenzione di tabacchi lavorati esteri privi di documentazione, ed era stato condannato a due anni e nove mesi di reclusione e a sanzione pecuniaria.

Il procedimento si era svolto in assenza dell’imputato, con sola dichiarazione di contumacia. Nel marzo 2025 il difensore depositava istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, chiedendo di poter proporre appello. Il difensore di fiducia chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte d’appello, ritenuta competente. Il giudice monocratico dichiarava le istanze inammissibili per incompetenza funzionale, non ravvisando i presupposti della rescissione del giudicato. Proponeva ricorso il difensore per violazione dell’art. 175 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ma per ragioni diverse da quelle addotte dal Tribunale. Il giudice dell’esecuzione aveva letto in modo scorretto gli snodi processuali: aveva ritenuto che entrambe le istanze lamentassero vizi di instaurazione del contraddittorio e che i difensori avessero attivato un incidente di esecuzione ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen., individuando nella rescissione del giudicato l’unico rimedio.

Dalla lettura degli atti emerge invece una sequenza diversa: il primo difensore ha presentato istanza di restituzione in termini, il secondo ha chiesto l’inoltro al giudice competente. La declaratoria sussiste per altra ragione: la richiesta è stata depositata al Tribunale, mentre l’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., non modificato dalla riforma Cartabia, riserva la decisione al giudice dell’impugnazione, ossia alla Corte d’appello.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di restituzione nel termine, il giudice incompetente deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, senza poter applicare il principio di conservazione degli atti (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), estraneo ai rimedi non qualificati come impugnazioni. Richiama sul punto Sez. V n. 13315 del 2025 e Sez. IV n. 29246 del 2013.

L’esito del provvedimento impugnato è quindi confermato nella sostanza, poiché il giudice monocratico non avrebbe potuto disporre l’invio degli atti, né a ciò può provvedere la Corte per le medesime ragioni. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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