Concorso nell’estorsione progressiva per contributo non minaccioso durante l’esecuzione (Cass. pen. Sez. 2 n. 19297 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso nel reato qualsivoglia aiuto fornito in costanza di esecuzione del delitto, in quanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa. Con particolare riferimento al delitto di estorsione cd. “progressiva”, ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell’ideazione, dell’organizzazione o dell’esecuzione, è punibile a titolo di concorso. Assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che sussiste quando le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, essendo sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui.
Il Fatto
Con ordinanza emessa il 29/01/2026, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dell’08/01/2026, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente censurava l’ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere un unico reato di estorsione, in luogo di una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, deducendo che la idoneità ed univocità degli atti avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente con riferimento alle singole condotte ascritte all’indagato, il quale non sarebbe concorso nelle condotte realizzate da altri soggetti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato e aspecifico. Il Tribunale aveva accertato, con motivazione compiuta e logica e in coerenza con l’imputazione provvisoria di tentata estorsione in concorso, che le varie condotte ascritte all’indagato e ai concorrenti integrassero una azione criminale unitaria protrattasi nel tempo.
La Corte ha evidenziato come si trattasse di un accertamento in fatto non contestato, in cui venivano in rilievo la consapevolezza del piano criminoso da parte dell’indagato e le specifiche condotte a lui ascritte, quali i sopralluoghi presso l’abitazione della vittima, la proposta di pedinamenti e l’organizzazione di una spedizione punitiva, nonché l’acquisizione di una foto della vittima da consegnare ai picchiatori.
Richiamando il principio secondo cui, in costanza di esecuzione del reato, qualsivoglia aiuto fornito è punibile a titolo di concorso (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 02), la Corte ha confermato la corretta applicazione della regola sul concorso nell’estorsione cd. “progressiva”, valorizzando il carattere decisivo dell’unitarietà del “fatto collettivo” e la sufficienza della consapevolezza del contributo, anche unilaterale, alla condotta altrui.
La prospettazione difensiva, volta a svalutare la pregnanza dei contributi apportati, è stata ritenuta frutto di una lettura parcellizzata degli episodi, non compatibile con l’unitarietà della vicenda per come ricostruita in sede cautelare. Alla pronuncia di inammissibilità è conseguita per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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