La notifica ex art. 140 c.p.c. è rituale se eseguita all’indirizzo risultante dall’anagrafe al momento dell’operazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12629 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica degli atti impositivi, la ritualità della procedura di cui all’art. 140 c.p.c. deve essere valutata con riferimento alla residenza del contribuente quale risultante dai registri anagrafici alla data in cui l’operazione viene compiuta. È infatti decisivo accertare il momento del compimento delle operazioni di notifica, e non già l’indirizzo risultante da un certificato anagrafico rilasciato successivamente. Costituisce travisamento del fatto sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. la mancata percezione dell’esistenza di un certificato anagrafico rilasciato alla data della notifica, che ne attesti la residenza in un indirizzo diverso da quello indicato in un certificato successivo. La decadenza dal potere accertativo dell’ufficio va esclusa quando la notifica, compiuta nelle forme dell’irreperibilità temporanea, risulti rituale alla luce dei dati anagrafici coevi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per Iva, Irap e addizionale regionale, deducendo la nullità della notifica dell’atto prodromico. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello. Il giudice d’appello riteneva che la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita con la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., non si fosse perfezionata per essere stata compiuta ad un indirizzo differente da quello di effettiva residenza del contribuente, con conseguente decadenza dal potere di accertamento.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate censurava la sentenza per omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il giudice regionale aveva trascurato la documentazione prodotta dall’ufficio, in particolare il certificato anagrafico rilasciato alla data della notifica e l’avviso di ricevimento della raccomandata ritirata dal contribuente.
La Corte ha preliminarmente chiarito la distinzione tra travisamento della prova, che ricorre in caso di svista percettiva sul contenuto oggettivo del fatto probatorio e trova rimedio nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e l’errore di valutazione che, investendo un punto controverso, è deducibile con il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel merito, la Corte ha accertato che il messo notificatore aveva eseguito un primo tentativo all’indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione; successivamente, acquisito dagli uffici comunali il certificato anagrafico, la notifica era stata compiuta il 29 dicembre 2009 presso il diverso civico ivi risultante, nelle forme dell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la Casa Comunale. L’atto risultava poi ritirato dal destinatario l’8 gennaio 2010.
Il giudice di merito ha fondato la propria decisione su un certificato anagrafico rilasciato il 25 ottobre 2010, attestante la residenza ad un altro indirizzo, senza dare rilievo al certificato del 29 dicembre 2009, coevo alla notifica, che indicava la residenza nel luogo in cui il messo aveva operato. Tale omissione integra un travisamento dei fatti, consistito nell’omessa percezione di un fatto materiale decisivo, e si traduce nel vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha accolto i primi due motivi, assorbito il terzo, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.