Ruolo di promotore nell’associazione dedito al traffico di stupefacenti (Cass. pen. Sez. V n. 34468 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di associazione per delinquere la qualifica di promotore non spetta soltanto a chi dà vita al sodalizio, ma anche a chi, a sodalizio già costituito, ne accresce le potenzialità criminali svolgendo compiti di coordinamento e supervisione dell’attività degli associati, assicurando con continua assistenza la piena funzionalità dell’organismo criminale. La nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione presuppone che la motivazione manchi del tutto o si risolva in clausole di stile, non essendo sufficiente la riproduzione di ampie parti dell’atto del pubblico ministero quando il giudice enuclei uno specifico capitolo dedicato alla posizione individuale dell’indagato. È inoltre ammissibile, dopo la legge 16 aprile 2015, n. 47, il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato quando esse non attengano all’an della misura. In sede di legittimità è infine inammissibile, per genericità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la censura che alleghi meri stralci di prove, non trascritte né collocate nel fascicolo, al fine di proporre una lettura alternativa del compendio indiziario.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere quale promotore di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 del d.P.R. n. 309/1990), aggravata dalla recidiva specifica e reiterata, dal fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso e dall’essersi avvalso della forza di intimidazione del vincolo associativo. Secondo l’accusa, pur trovandosi agli arresti domiciliari, il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di supervisore del mercato degli stupefacenti su incarico dei vertici mafiosi.

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 5 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di annullamento dell’ordinanza genetica, ritenendo sussistenti i gravi indizi sul ruolo di supervisore e l’adeguatezza della misura. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità dell’ordinanza per difetto di autonoma valutazione e, con il secondo, la violazione dei criteri di valutazione della prova e l’illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la censura di nullità del provvedimento cautelare. In linea generale, rileva che la dichiarazione di nullità va limitata ai casi in cui la motivazione manchi del tutto o si risolva in clausole di stile tali da impedire di individuare la ratio decidendi. Il vizio ricorre quando vi sia un acritico rimando ad altra motivazione, senza che emergano le ragioni del rigetto delle tesi difensive.

La Corte ribadisce che, pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 47/2015 all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., permane il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo i casi di motivazione graficamente mancante o del tutto apparente. Nel caso concreto, l’ordinanza genetica contiene un autonomo capitolo dedicato alla posizione del ricorrente, in cui si ricostruisce il ruolo di supervisore, si richiamano specifiche conversazioni intercettate e si dà atto dell’autonoma valutazione sia della gravità indiziaria sia delle esigenze cautelari. La parziale riproduzione dell’atto del pubblico ministero non integra quindi la dedotta nullità.

Le doglianze sulla valutazione del quadro indiziario sono giudicate radicalmente inammissibili. La Corte ricorda che, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è possibile esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prove e decisione. Sono ammissibili solo censure per omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive, non la prospettazione di un’ipotesi alternativa a quella accolta. Anche il travisamento della prova è sindacabile nei limiti in cui comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione.

La Corte sottolinea poi che la censura che allega meri stralci di prove, non trascritte né indicate nella loro collocazione nel fascicolo, è inammissibile per genericità, in forza del principio di autosufficienza del ricorso. Nel merito, i giudici concordano nel ritenere che le intercettazioni dimostrino il ruolo continuativo di supervisione e organizzazione svolto dal ricorrente, la sua partecipazione all’investitura di un sodale, la gestione dei rapporti con i vertici mafiosi e l’assolvimento del contributo economico. La condizione degli arresti domiciliari ha solo rallentato, ma non impedito, l’operatività illecita.

Quanto alla qualifica di promotore, la Corte ribadisce che nel reato associativo è capo non solo il vertice dell’organizzazione, ma anche chi abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale. Organizzatore o promotore è anche chi svolga compiti di coordinamento degli associati, assicurando la piena funzionalità dell’organismo criminale. Tale veste non spetta solo a chi fa nascere il sodalizio, ma anche a chi ne accresce le potenzialità criminali mediante attività di supervisione dell’altrui attività illecita.

Sulla valutazione delle esigenze cautelari, la Corte osserva che non è viziata l’ordinanza che dia una motivazione collettiva, quando la sovrapponibilità delle situazioni consenta una sovrapponibilità delle argomentazioni. In concreto, a fronte della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia, il ricorrente non ha opposto elementi specifici. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali e trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi del comma 1-bis dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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