Silenzio e atti interlocutori non assolvono l’obbligo di provvedere (TAR Campania n. 2034 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso non può considerarsi assolto mediante l’adozione di atti meramente interlocutori, finalizzati a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, per loro natura non idonei a manifestare la volontà dispositiva dell’ente procedente e, dunque, a configurare una decisione provvedimentale sulle questioni oggetto del procedimento. Formatosi il silenzio-rifiuto per decorso del termine, la successiva trasmissione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, il giudice amministrativo applica il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese di giudizio a carico dell’amministrazione resistente e del controinteressato.
Il Fatto
Il ricorrente, un consorzio per l’area di sviluppo industriale, ha presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, per ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche di un soggetto controinteressato, relative al periodo di riferimento.
L’esigenza conoscitiva era strumentale al pagamento di quanto dovuto al controinteressato in forza di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, riconoscendo il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, aveva disposto la detrazione di quanto percepito nel medesimo periodo per altri rapporti di lavoro. Non ottenendo riscontro, il consorzio ha agito avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato. Il silenzio sull’istanza si è formato il 25.12.2025, mentre la nota dell’amministrazione del 30.12.2025 — con cui si comunicava l’inoltro dell’istanza al controinteressato per l’eventuale opposizione — è tardiva.
La Corte ha poi chiarito che la comunicazione interlocutoria non è satisfattiva della pretesa del ricorrente: la documentazione è pervenuta solo il 6.02.2026, quindi dopo il deposito del ricorso. Da qui l’applicazione del principio per cui l’obbligo di provvedere non può ritenersi assolto mediante atti meramente interlocutori.
Il Collegio ha richiamato, sul punto, il precedente del TAR Napoli, Sez. III, n. 6135 dell’08.11.2023, secondo cui tali atti, finalizzati a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non manifestano la volontà dispositiva dell’ente e non configurano una decisione provvedimentale sulle questioni oggetto del procedimento.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ha rilevato che la successiva ostensione dei documenti ha reso priva di oggetto la domanda, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando l’amministrazione resistente e il controinteressato al pagamento in favore del ricorrente, liquidando l’importo in dispositivo.
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Nota della Redazione
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