Falsa attestazione in dichiarazione sostitutiva: dolo generico e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 35801 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di falsa attestazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva è configurato, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo generico e richiede soltanto la volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto, nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. La responsabilità non è esclusa dall’aver fatto affidamento su informazioni rese da terzi, quando la dichiarazione rechi l’attestazione personale di specifiche circostanze di fatto. In sede di legittimità è inammissibile la censura che, prospettando un diverso apprezzamento degli elementi probatori o un travisamento del dato probatorio, solleciti una rilettura del materiale di fatto, non sindacabile nel merito. Il travisamento del “significante” integra vizio motivazionale solo se disarticola l’intero ragionamento probatorio e rende illogica la motivazione per la forza dimostrativa del dato travisato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una dichiarazione sostitutiva presentata al Comune di Valdobbiadene da un professionista incaricato dalla committente, con la quale si attestava che la parabola installata era di sola ricezione. Il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza del fatto e la sua riconducibilità all’imputato, assolvendo per la particolare tenuità del fatto. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la pronuncia di primo grado.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo la mancanza dell’elemento soggettivo, sostenendo di essere stato incaricato dei soli aspetti urbanistici, di aver interpellato un terzo per i profili tecnici e di non aver operato alcun autonomo accertamento sulle caratteristiche della parabola.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla qualificazione soggettiva del reato contestato, integrato dagli artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000. Il reato è configurato a titolo di dolo generico, che si sostanzia nella volontà cosciente di rendere la dichiarazione nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, secondo i principi già affermati da Sez. II n. 47867 del 28.10.2003 e Sez. III n. 44097 del 03.05.2018.

I giudici di merito, applicando correttamente tali principi, hanno ritenuto che il ricorrente fosse pienamente consapevole della falsità di quanto dichiarato. La Corte valorizza l’esperienza professionale maturata dall’imputato, che aveva ricoperto per circa vent’anni il ruolo di tecnico nel settore, interfacciandosi con l’amministrazione come unico referente tecnico tanto per i profili urbanistico-amministrativi quanto per quelli radioelettrici.

Rilevano, inoltre, l’ordinaria duplicità di funzioni di una parabola collocata in zona di montagna e lo stesso iter procedimentale: dopo la prima risposta negativa dell’ARPAV, l’imputato aveva insistito nella richiesta depositando l’autodichiarazione, con cui attestava una condizione falsa ma indispensabile per il buon esito della pratica con la procedura semplificata intrapresa.

Quanto alle censure difensive, la Corte osserva che esse mirano a censurare la valutazione della prova e non la motivazione che di essa danno i giudici di merito, chiedendo una rilettura degli elementi di fatto. Il sindacato di legittimità non è volto a verificare l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni, ma il solo riscontro dell’esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, secondo Sez. VI n. 49970 del 19.10.2012 e Sez. I n. 37588 del 18.06.2014.

Il dedotto travisamento del “significante” non è ravvisabile, perché nell’economia dell’impianto motivazionale le dichiarazioni dei testi e dello stesso imputato assumono un ruolo non decisivo, valorizzate al solo scopo di riscontrare una ricostruzione fondata su altri dati oggettivi. La censura, peraltro, si limita a riportare semplici stralci delle dichiarazioni, risultando in sé inammissibile. Irrilevante è poi la circostanza che il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire con una SCIA, attesa la diversa natura del procedimento utilizzato; né la mancata verifica personale esime dalle responsabilità, secondo Sez. V n. 12547 del 08.11.2018. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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