Sospensione necessaria solo tra cause con parti identiche (Cass. civ. Sez. 2 n. 12580 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di pregiudizialità necessaria che legittima la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è configurabile tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppure legate da pregiudizialità logica, poiché la parte rimasta estranea a uno dei giudizi può sempre eccepire l’inopponibilità nei propri confronti della relativa decisione. In tal caso, l’eventuale sospensione del processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato va ricondotta all’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., che richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione, con l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata.
Il Fatto
Alcuni condòmini di un edificio convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona altre parti, chiedendone la condanna al rilascio di una striscia di terreno adiacente all’edificio condominiale, sul presupposto dell’insussistenza di una servitù di passaggio in loro favore. Le convenute si costituivano, chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento della servitù, ovvero per la sua costituzione ai sensi dell’art. 1051 c.c.
Nel corso del giudizio, le convenute depositavano la decisione resa dal medesimo Tribunale in un analogo giudizio promosso dagli stessi condòmini avverso altri affermati titolari di un diritto di passaggio. Preso atto dell’intervenuto appello avverso tale decisione, il Tribunale disponeva la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sul rilievo di un rapporto di pregiudizialità fra le due cause. Avverso tale provvedimento i condòmini proponevano ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti sostenevano che il rapporto di pregiudizialità necessaria, fondamento della sospensione ex art. 295 c.p.c., non fosse configurabile in caso di cause pendenti fra soggetti diversi, atteso che la parte estranea a uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità della relativa decisione. In siffatta evenienza, secondo i ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare la disciplina della sospensione facoltativa di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., imponendosi al giudice l’indicazione delle ragioni di opportunità del provvedimento.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando il contrasto del provvedimento impugnato con il consolidato orientamento di legittimità, richiamato dai ricorrenti e dal quale non vi è ragione di discostarsi. Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea a uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità nei propri confronti della relativa decisione (ex multis Cass. n. 12996/2018; Cass. n. 17235/2014; Cass. n. 16844/2012).
La Corte ha precisato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato va riferito all’art. 337, comma 2, c.p.c. e richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione, con l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata (così Cass. n. 2429/2025; Cass. n. 16051/2022). Nel caso di specie, il giudice a quo non aveva fornito alcuna indicazione in tal senso, risultando il provvedimento carente sul punto.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, annullando l’ordine di sospensione del processo e disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, al quale ha rimesso anche la regolamentazione delle spese del procedimento.
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Nota della Redazione
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