Il vizio di motivazione sulla valutazione delle prove non consente il riesame del merito in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14140 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, poiché in questa sede non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito, al quale resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. È, altresì, inammissibile la censura che, lamentando il travisamento di una prova, concerna una circostanza non decisiva ai fini del decidere.
Il Fatto
La Provincia di Prato aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione, ex art. 22 legge n. 689 del 1981, nei confronti di una società per una sanzione amministrativa relativa a una contestata violazione dell’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi. La società e la persona fisica interessata proponevano opposizione, respinta dal Tribunale di Prato.
La Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’appello, riformava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la Provincia di Prato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’infondatezza della proposta di definizione accelerata del giudizio, risultando depositata la sentenza impugnata, e ha proceduto all’esame del ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il duplice profilo dell’omessa valutazione di prove documentali decisive e del vizio di motivazione per il mancato esame delle deposizioni testimoniali. La censura è stata dichiarata inammissibile.
La Corte ha richiamato i principi per cui il ricorrente non può ottenere un riesame del merito, essendo l’apprezzamento dei fatti e delle prove riservato al giudice di merito, salvo il solo controllo di legittimità sulla coerenza logico-formale e sulla correttezza giuridica della valutazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32505 del 2023; Cass., Sez. 2, n. 10927 del 2024). Nel caso di specie, la corte territoriale aveva esaminato le dichiarazioni, il contenuto del formulario e le affermazioni degli accertatori, escludendo la prova dell’elemento materiale della violazione. La Provincia si è limitata a offrire una lettura alternativa delle stesse prove, il che è precluso in sede di legittimità.
Il secondo motivo, concernente l’errata percezione di una prova documentale e testimoniale decisiva, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La censura è stata riqualificata come doglianza sul mancato esame di una circostanza (la menzione di un secondo sito nel formulario), comunque indicata in sentenza e non decisiva, non potendo incidere sul giudizio finale stante la carenza di prova del trasporto dei rifiuti alla società. Anche in questo caso, la parte ha domandato una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede, prospettando peraltro in modo inammissibile una diversa condotta sanzionabile.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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